1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile (76) con la stessa sentenza. 2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile (83 ss.), per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice. 3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato (536, 694).
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile (76) con la stessa sentenza. 2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile (83 ss.), per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice. 3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato (536, 694).