1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela (336 ss.), si applicano le disposizioni dell’art. 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (691) nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile (574 ss.). 2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela (336 ss.), si applicano le disposizioni dell’art. 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (691) nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile (574 ss.). 2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.