Sussiste l’interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall’imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d’animo sofferto dalla vittima, che può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell’attenuante di cui al comma 3 dell’art. 609-bis cod. pen. ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili). Cass. pen. sez. IV 19 ottobre 2018, n. 47782
In caso di annullamento in sede di legittimità, su ricorso del pubblico ministero, della sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nulla deve essere liquidato per le spese tra le parti private, dovendosi ritenere l’assenza di effettiva soccombenza dell’imputato nei confronti della parte civile, trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero ai fini penali e non sussistendo l’interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. Cass. pen. sez. IV 11 gennaio 2018, n. 829
Più imputati possono essere condannati in solido al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita nei loro confronti quando vi sia una responsabilità solidale in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio ovvero una comunanza di interessi tra loro, ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi. Cass. pen. sez. II 13 gennaio 2017, n. 1681
Il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’imputato non comporta l’obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali liquidate alla parte civile, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza. Cass. pen. sez. V 13 novembre 2014, n. 47061
In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l’imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, “ex” art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l’avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall’art. 82 del su citato d.P.R. Cass. pen. sez. VI 31 gennaio 2012, n. 3885
In tema di patteggiamento, nell’ipotesi in cui la parte civile abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione seppur non corredata della relativa nota spese, il giudice è comunque tenuto alla liquidazione delle spese processuali in favore della stessa sulla base delle tariffe professionali vigenti. Cass. pen. sez. V 13 giugno 2005, n. 22387
In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell’imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell’onorario per l’atto di costituzione e per la procura, nonchè per le voci «corrispondenza» e «sessioni» atteso che l’art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest’ultima, «tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile» (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di «patteggiamento»). Cass. pen. sez. V 4 marzo 2005, n. 8442
La legittimazione all’impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell’imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni. Cass. pen. sez. I 15 luglio 2004, n. 31330
In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa. Cass. pen. sez. IV 29 aprile 2002, n. 16019
Anche nel caso in cui il ricorso per cassazione proposto dall’imputato venga dichiarato inammissibile con decisione assunta in camera di consiglio e non all’esito di pubblica udienza, è possibile, in applicazione della regola generale desumibile dall’art. 541 c.p.p.la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che abbia svolto attività difensiva (nella specie costituita dalla tempestiva produzione di una memoria) ed abbia fatto pervenire la relativa nota. Cass. pen. sez. VII 26 aprile 2002, n. 15908
In tema di spese relative all’azione civile, poiché l’art. 133 att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese vive, atteso che non è necessaria – stante la possibilità di calcolare il prezzo medio della trasferta – una adeguata documentazione probatoria qualora si tratti di un legale il cui studio si trovi in una città diversa da quella in cui si svolge il giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte era stata richiesta della rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di legittimità). Cass. pen. sez. III 4 marzo 2002, n. 8552
In tema di spese concernenti l’esercizio dell’azione civile, nel caso di sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.il giudice deve d’ufficio provvedere alla condanna dell’imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l’esplicita richiesta di questa (e sempre che non vi sia stata espressa rinuncia dell’avente diritto) liquidandole, in assenza della nota di cui all’art. 153 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, con riferimento alla tariffa professionale vigente. Cass. pen. sez. VI 18 dicembre 2001, n. 45130
Con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all’importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile effettuata dal giudice del «patteggiamento» in sede dibattimentale con valutazione globale, senza tenere conto delle liquidazioni già avvenute nelle fasi precedenti e delle spese non necessarie). Cass. pen. sez. VI 22 luglio 1997, n. 9412
Il parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato non elimina la condanna, sicché – pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali – è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Cass. pen. Sezioni Unite 2 luglio 1997, n. 3
In tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita la decisione del giudice di merito di compensare totalmente le medesime, essendo l’espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in cassazione, a meno che essa non sia basata su ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Cass. pen. sez. III 31 agosto 1994, n. 9344
Ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l’imputato sia riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l’impugnazione dell’imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell’imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione. Cass. pen. sez. III 20 novembre 1993, n. 10581