Art. 533 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Condanna dell'imputato

Articolo 533 - codice di procedura penale

1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (1).
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene (71 ss. c.p.) o sulla continuazione (81 c.p.). Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza (102 ss. c.p.).
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena (163 c.p.) o la non menzione della condanna (175 c.p.) nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3 bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà (2).

Articolo 533 - Codice di Procedura Penale

1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (1).
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene (71 ss. c.p.) o sulla continuazione (81 c.p.). Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza (102 ss. c.p.).
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena (163 c.p.) o la non menzione della condanna (175 c.p.) nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3 bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà (2).

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 5 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.
Si veda l’art. 10 della medesima legge, di cui si riporta il testo:
«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
«2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile (*)(**)(***).
«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
(**) La Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.
(***) La Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 4 aprile 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della medesima legge dall’imputato, a norma dell’art. 593 c.p.p., contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Ai sensi dell’art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.

Massime

L’applicazione della regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533 cod. proc. pen. in tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, consente di pronunciare condanna a condizione che, in base al dato probatorio acquisito, la realizzazione dell’ipotesi alternativa, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da esposizione ad amianto sul luogo di lavoro, in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione che aveva ritenuto sussistente il ragionevole dubbio sulla sussistenza del nesso causale, avendo la persona offesa abitato per lungo tempo in prossimità di un’industria manifatturiera dell’amianto). Cass. pen. sez. IV 24 ottobre 2018, n. 48541

La regola di giudizio secondo cui per la condanna è necessario che la colpevolezza risulti “al di là di ogni ragionevole dubbio” non impedisce che la condanna sia pronunciata in appello con riforma di una sentenza di assoluzione di primo grado. Cass. pen. sez. III 16 aprile 2009, n. 15911

La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale; neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all’art. 533, comma 2, c.p.p. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell’art. 177 c.p.p.l’anzidetta omissione configura, non già una nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all’imputato il controllo sull’uso fatto dal giudice del suo poter discrezionale. Cass. pen. sez. III 1 ottobre 1999, n. 11302

Non vi è violazione dell’art. 533 c.p.p. quando il giudizio su più reati si sia scisso in distinti procedimenti – anche se per ragioni processuali. La inottemperanza è invece configurabile, qualora nel medesimo processo lo stesso giudice, dopo avere riconosciuto la continuazione non la applichi. (La corte ha osservato che il problema, alla luce dell’art. 671 c.p.p, va risolto in sede esecutiva). Cass. pen. sez. III 12 maggio 1994, n. 5636

L’arresto e la condanna (anche definitiva) intervenuti dopo la commissione di taluni reati non ostano, di per sè soli, alla configurazione dell’unicità del disegno criminoso con altri reati successivamente commessi, e dunque non sono ostativi all’applicazione della continuazione. Cass. pen. sez. I 2 dicembre 1992, n. 4689

Data l’intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale è a carattere essenzialmente sintomatico, basandosi – nell’ipotesi di sospetta appartenenza ad associazioni mafioso-camorristiche – sull’utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario certo e idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice. Cass. pen. sez. I 15 gennaio 1993, n. 5044

La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale; neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all’art. 533, comma 2, c.p.p. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell’art. 177 c.p.p.l’anzidetta omissione configura, non già una nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all’imputato il controllo sull’uso fatto dal giudice del suo poter discrezionale. Cass. pen. sez. III 1 ottobre 1999, n. 11302

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