In caso di contestazione suppletiva nel corso dell’udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall’art. 423 c.p.p. a differenza di quanto stabilito dall’art. 519 c.p.p. per la fase dibattimentale. Cass. pen. sez. I 2 agosto 2005, n. 29213
Nell’ipotesi di nuova contestazione effettuata dal P.M. ai sensi dell’art. 516 c.p.p.qualora dal verbale di udienza non risulti specificamente che il presidente abbia informato l’imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art. 519 c.p.p. non sussiste alcuna nullità della sentenza a norma dell’art. 522 c.p.p. se dal detto verbale emerga che, dopo tale contestazione, nulla hanno opposto le difese. La menzione dell’acquiescenza delle stesse alla contestazione appare, infatti comprensiva di tutta l’attività orale svolta in quel contesto dalle parti, compresa la cognizione della possibilità di avere un termine e l’espressa rinuncia ad avvalersi di tale facoltà. Cass. pen. sez. IV 30 novembre 1995, n. 11783
A differenza di quanto stabilito dall’art. 519 c.p.p. per il dibattimento, non è prevista la concessione di un termine per la difesa nel caso di modificazione del capo di imputazione nel corso dell’udienza preliminare. Cass. pen. sez. I 2 giugno 1994, n. 1890