Art. 515 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

Articolo 515 - codice di procedura penale

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura (511 ss.) e i documenti ammessi a norma dell’art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento (431).

Articolo 515 - Codice di Procedura Penale

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura (511 ss.) e i documenti ammessi a norma dell’art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento (431).

Massime

È legittima l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di prospetti riassuntivi di attività di polizia giudiziaria, elaborati da ufficiale di P.G. che, esaminato come testimone, ad essi abbia legittimamente fatto riferimento nel corso della deposizione, consultandoli in aiuto della memoria. Cass. pen. Sezioni Unite 15 marzo 1996, n. 2780

Al fascicolo d’ufficio del dibattimento non possono essere allegate dichiarazioni raccolte dal P.M. nel corso delle indagini preliminari se non utilizzate per le contestazioni e cianche a seguito delle modi.che normative apportate all’art. 500 c.p.p. dalla L. n. 356/1992. Cass. pen. sez. VI 16 gennaio 1995, n. 2127

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