Ai fini della lettur a delle dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. non costituisce “fatto o circostanza imprevedibile” il volontario allontanamento dall’Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell’ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all’art. 512-bis cod. proc. pen. Cass. pen. sez. III 31 gennaio 2018, n. 4563
In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste straniero a causa della sua sopravvenuta irreperibilità, sia sul territorio italiano che nello Stato estero di residenza all’esito di ricerche condotte nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, l’imputato ha diritto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, al fine di dimostrare che il dichiarante è nuovamente reperibile, solo se egli abbia dedotto specificamente tale fatto e se la prova di ciè sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. Cass. pen. sez. III 31 gennaio 2018, n. 4563
In tema di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all’estero, l’art. 512 bis cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente nel caso in cui le dichiarazioni della cui lettura si tratta siano state rese da soggetto effettivamente residente in quel momento all’estero, dovendo invece trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 512 cod. proc. pen. qualora tale soggetto fosse, al momento della deposizione, anche di fatto residente in Italia. Cass. pen. sez. V 20 marzo 2017, n. 13522
Ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis c.p.p.delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all’estero, è necessario preliminarmente accertare l’effettiva e valida citazione del teste non comparso – secondo le modalità previste dall’art. 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria – verificandone l’eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l’impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall’art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. Cass. pen. Sezioni Unite 14 luglio 2011, n. 27918
A seguito delle modi.che introdotte con l’art. 43 della legge n. 479 del 1999 all’art. 512 bis c.p.p. è necessario che il P.M.a sostegno della richiesta di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all’estero, dimostri di avere esperito inutilmente tutti i mezzi, compresi quelli offerti dalla rogatoria internazionale, al fine di ottenere l’escussione del teste ma di non avere raggiunto lo scopo per ragioni a lui non imputabili. Cass. pen. sez. III 12 aprile 2006, n. 12940
L’art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p.in base al quale “gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentano ovvero dopo l’esame testimoniale dell’autore degli stessi”, riguarda soltanto gli atti di accertamento che siano stati direttamente “compiuti” dalla polizia straniera (quali, ad es. rilievi tecnici, ispezioni, sequestri), rimanendo invece esclusi gli atti “assunti” o “raccolti”, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese da persone residenti all’estero, la cui utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito di regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste dall’art. 512 bis c.p.p. Cass. pen. sez. I 19 giugno 2002, n. 23597
L’art. 512 bis c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dall’art. 43 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 – caratterizzata, rispetto alla precedente, essenzialmente dalla previsione che alla lettura delle dichiarazioni rese da soggetto residente all’estero possa darsi luogo solo in presenza della ulteriore condizione che «non sia assolutamente possibile» l’esame dibattimentale del dichiarante – non può trovare applicazione con riguardo a giudizio di merito svoltosi prima dell’entrata in vigore della suddetta legge innovativa, dovendosi in materia fare applicazione del principio tempus regit actum e non potendosi più considerare attuale – alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, convertito con modi.che in legge 25 febbraio 2000 n. 35 – il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di valutazione della prova, il summenzionato principio sarebbe stato da riferire anche al momento della valutazione (pur se in sede di legittimità, ove vi fosse stata doglianza sul punto) e non solo al momento dell’acquisizione della prova. Cass. pen. sez. III 20 dicembre 2000, n. 13405
La valutazione degli «altri elementi di prova acquisiti», cui fa riferimento l’art. 512 bis c.p.p. nel disciplinare la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persone residenti all’estero, è da intendersi come funzionale non al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni anzidette, ma solo all’accertamento della necessità o meno di dar luogo alla loro lettura, a seconda che gli altri elementi di prova già acquisiti (i quali possono essere di qualsiasi natura e ricavarsi anche da dati pacifici del contesto della vicenda), siano o non siano da ritenersi sufficienti ai fini della formazione del convincimento del giudice. Cass. pen. sez. II 4 ottobre 2000, n. 10469
L’art. 512 bis c.p.p. non impiega il termine residenza nel suo significato tecnico giuridico, come una nozione contrapposta o comunque differenziata rispetto a quella della dimora, ma si riferisce esclusivamente a quei cittadini stranieri che sono di fatto stabilmente e normalmente residenti e dimoranti all’estero, e che soltanto occasionalmente e per un periodo breve e transitorio si siano trovati ad essere presenti in Italia. La disposizione, pertanto, non è applicabile a quei cittadini stranieri che abbiano conservato la residenza all’estero ma che di fatto abbiano avuto o abbiano dimora in Italia per un periodo di tempo comunque apprezzabile e non si siano invece limitati ad una breve permanenza sul territorio italiano. Cianche al fine di assegnare alla norma – che costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contraddittorio probatorio nel dibattimento – una portata che la renda il più possibile conforme a principi costituzionali posti dal nuovo testo dell’art. 111 Cost. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l’applicabilità dell’art. 512 bis c.p.p. in relazione a dichiarazioni rese da cittadina straniera in realtà residente ininterrottamente in Italia per lo meno da diciotto mesi). Cass. pen. sez. III 29 febbraio 2000, n. 2470
In virtù del principio tempus regit actum deve ritenersi che legittimamente, ricorrendo le altre condizioni richieste, il giudice disponga in vigore dell’art. 512 bis c.p.p.introdotto dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, la lettura del verbale delle dichiarazioni del teste straniero assunte dalla polizia, anche quando le stesse siano state rese antecedentemente all’entrata in vigore della norma processuale in questione. Cass. pen. sez. VI 18 settembre 1996, n. 8498