Art. 510 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

Articolo 510 - codice di procedura penale

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’art. 497 comma 2.
2. L’ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private (499503), riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. (1)
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente (481).
3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti. (1)

Articolo 510 - Codice di Procedura Penale

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’art. 497 comma 2.
2. L’ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private (499503), riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. (1)
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente (481).
3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato inserito dall’art. 30, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022 ed applicazione indicata al comma 1, dell’art. 94 del suddetto decreto modificante.

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