Art. 506 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private

Articolo 506 - codice di procedura penale

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.

Articolo 506 - Codice di Procedura Penale

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.

Massime

La generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la violazione dell’art. 506 c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull’incidente, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione. Cass. pen. sez. VI 27 gennaio 2000, n. 909

La «ricitazione» di ufficio, da parte del giudice di testi già escussi non è un provvedimento abnorme né dà luogo a nullità. Invero come il giudice, terminata l’acquisizione delle prove, può disporre nuovi mezzi, a maggior ragione può escutere nuovamente le persone già sentite; né tale escussione viola il diritto di difesa, rimanendo solo il diritto delle parti di concludere l’esame; d’altro canto la stessa non determina di per sè violazione dell’art. 149 disp. att. che presuppone invece inosservanza delle cautele in esso descritte. Cass. pen. sez. VI 13 novembre 1996, n. 9714

Il «diritto delle parti di concludere l’esame», espressamente fatto salvo dall’art. 506, secondo comma, c.p.p.per il caso in cui il presidente, avvalendosi dei poteri a lui conferiti, abbia ritenuto di rivolgere domande a testimoni, spetta a tutte le parti, e non solo a quella che aveva chiesto l’assunzione dei detti testimoni. Cass. pen. sez. III 15 marzo 1994, n. 3125

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