Art. 505 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

Articolo 505 - codice di procedura penale

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell’art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame (499 503). Possono altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova utili all’accertamento dei fatti (511).

Articolo 505 - Codice di Procedura Penale

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell’art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame (499 503). Possono altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova utili all’accertamento dei fatti (511).

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