Art. 504 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni

Articolo 504 - codice di procedura penale

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private (500 503) il presidente decide immediatamente e senza formalità.

Articolo 504 - Codice di Procedura Penale

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private (500 503) il presidente decide immediatamente e senza formalità.

Massime

L’assunzione della prova orale nel dibattimento deve avvenire anche in appello secondo i canoni del sistema accusatorio, sicchè il presidente, soltanto dopo che sono stati esauriti l’esame e il controesame delle parti, può rivolgere direttamente domande alle persone già esaminate per meglio chiarire i temi della prova. Tuttavia, l’inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti non può ricomprendersi nell’alveo delle previsioni di nullità, giacchè tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all’esame dei testimoni devono essere proposte, ai sensi dell’art. 504 c.p.p.allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento informale non soggetto a gravame. Cass. pen. sez. II 5 dicembre 1992, n. 11730

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