Art. 503 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Esame delle parti private

Articolo 503 - codice di procedura penale

1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile (76 ss.), responsabile civile (83 ss.), persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e imputato (60, 475; att. 150).
2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata (350, 364, 374, 388, 421) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto (26).
4. Si applica la disposizione dell’art. 500, comma 2 (1).
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento (431), se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (238).
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.

Articolo 503 - Codice di Procedura Penale

1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile (76 ss.), responsabile civile (83 ss.), persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e imputato (60, 475; att. 150).
2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata (350, 364, 374, 388, 421) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto (26).
4. Si applica la disposizione dell’art. 500, comma 2 (1).
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento (431), se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (238).
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.

Note

(1) Le parole: «dell’art. 500 comma 3» sono state così sostituite dall’art. 17 della L. 1 marzo 2001, n. 63.

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