1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone (194 ss.), di un perito (220 ss.) o di un consulente tecnico (225, 233, 359) a comparire per legittimo impedimento (att. 145), il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’art. 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.
2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato (60) e le altre parti private (76, 83, 89) sono rappresentati dai rispettivi difensori (96, 97, 100). Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.