Art. 502 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

Articolo 502 - codice di procedura penale

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone (194 ss.), di un perito (220 ss.) o di un consulente tecnico (225, 233, 359) a comparire per legittimo impedimento (att. 145), il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’art. 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.
2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato (60) e le altre parti private (76, 83, 89) sono rappresentati dai rispettivi difensori (96, 97, 100). Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.

Articolo 502 - Codice di Procedura Penale

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone (194 ss.), di un perito (220 ss.) o di un consulente tecnico (225, 233, 359) a comparire per legittimo impedimento (att. 145), il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’art. 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.
2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato (60) e le altre parti private (76, 83, 89) sono rappresentati dai rispettivi difensori (96, 97, 100). Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.

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