Art. 5 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Competenza della corte di assise

Articolo 5 - codice di procedura penale

1. La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1);
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 [, 600, 601 e 602] (2) del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale (241313 c.p.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (3).

Articolo 5 - Codice di Procedura Penale

1. La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1);
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 [, 600, 601 e 602] (2) del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale (241313 c.p.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (3).

Note

(1) Questa lettera è stata così, da ultimo, sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.
A norma dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l’azione penale.
A norma dell’art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 10/2010, in deroga a quanto previsto nell’articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all’articolo 416 bis, c.p., comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell’ipotesi in cui sia stata già esercitata l’azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.
(2) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 6, comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. A norma dell’art. 16, comma 1, della stessa legge, questa disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

Massime

Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell’udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C.in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n.104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo). Cass. pen. Sezioni Unite 31 agosto 2017, n. 39746

L’eccezione d’incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modi.che apportate all’art. 5, comma primo lett. a, c.p.p.dall’art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all’art. 630 finon si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata già esercitata l’azione penale). Cass. pen. sez. II 25 marzo 2014, n. 13938

È ancora attribuita alla Corte di assise, pur dopo la modi.ca dell’art. 5 c.p.p. per effetto della novella di cui alla L. n. 228 del 2003, la competenza per i reati di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi, nel caso di concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 601, comma secondo, e 602, comma secondo, c.p. (Fattispecie relativa a procedimento in cui l’azione penale era stata esercitata anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha ulteriormente modificato l’art. 5 c.p.p.). Cass. pen. sez. I 18 ottobre 2010, n. 37087

Pur dopo l’entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010 n. 10 (Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale), convertito nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha attribuito al tribunale la competenza per l’associazione di tipo ma.oso pluriaggravata, già rientrante, per effetto della L. n. 251 del 2005, in quella della Corte d’assise, a quest’ultima continua ad appartenere la competenza per detto reato in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti “vis attractiva” per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla Corte medesima. (Nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un’associazione ma.osa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d’assise, designata come giudice competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto). Cass. pen. sez. I 14 luglio 2010, n. 27254

Il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un’associazione di tipo ma.oso aggravato ai sensi dell’art. 416 bis, comma quarto, c.p. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d’Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Cass. pen. sez. I 8 febbraio 2010, n. 4964

A seguito della modi.ca dell’art. 5 c.p.p.apportata con il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109, i delitti di rapina aggravata appartengono alla competenza del tribunale, e quindi della corte d’appello in secondo grado. La stessa legge, all’art. 3, dispone che l’anzidetta norma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra indicato, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. Quest’ultima norma non contrasta con il principio costituzionale di cui all’art. 25 Cost.secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale, sia perché la norma ha carattere generale sia perché deve riconoscersi la discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina della competenza, laddove un contrasto con la norma costituzionale dell’art. 25 potrebbe ravvisarsi solo se una disposizione di legge sottraesse il caso concreto alle regole generali. Cass. pen. sez. VI 8 maggio 2000, n. 5400

Istituti giuridici

Novità giuridiche