Il principio della decisione «allo stato degli atti» è previsto dalla legge solo per il giudizio abbreviato (ex art. 440 c.p.p.), mentre nel rito normale il dibattimento è l’asse portante del processo. (Nella specie, in ossequio a detto principio la corte di legittimità ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, nella quale il giudice, invece di procedere all’istruzione dibattimentale, assumendo – ex art. 496 c.p.p. – le prove richieste ed ammesse, pronunziava immediatamente sentenza di condanna, dando per scontata la penale responsabilità dell’imputato, senza neppure revocare l’ordinanza ammissiva delle prove, alle quali anche la difesa avrebbe potuto avere interesse). Cass. pen. sez. III 2 dicembre 2004, n. 46753.
In tema di esame delle parti private, poiché l’art. 503 c.p.p. non contempla il caso della richiesta concorrente dell’imputato e del P.M.l’ordine di escussione previsto dal comma secondo va integrato con quello di cui all’art. 496, comma primo, c.p.p.che assegna la precedenza alla pubblica accusa, in quanto l’esame richiesto dal pubblico ministero può essere qualificato come mezzo di prova a carico dell’imputato stesso. Cass. pen. sez. I 9 settembre 2002, n. 30286
In tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal caso che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all’esame, secondo l’ordine che, ai sensi dell’art. 496, comma 1, c.p.p.assegna la precedenza alla pubblica accusa. (Fattispecie nella quale la difesa dell’imputato si era rifiutata di procedere all’esame del teste dopo quello effettuato dal pubblico ministero: la S.C. ha in proposito affermato che tale rifiuto ben poteva dal giudice di merito essere messo a fondamento della revoca dell’ordinanza ammissiva del teste, equivalendo il rifiuto della parte privata a rinuncia all’esame del teste). Cass. pen. sez. VI 17 settembre 1998, n. 9901