Art. 491 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Questioni preliminari

Articolo 491 - codice di procedura penale

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione (21, 23), le nullità indicate nell’art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile (80), la citazione o l’intervento del responsabile civile (83 ss.) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’art. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (484) e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore (96 ss.) per ogni parte privata (60, 76, 83, 89). La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso (att. 148).
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza (125, 586).

Articolo 491 - Codice di Procedura Penale

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione (21, 23), le nullità indicate nell’art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile (80), la citazione o l’intervento del responsabile civile (83 ss.) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’art. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (484) e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore (96 ss.) per ogni parte privata (60, 76, 83, 89). La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso (att. 148).
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza (125, 586).

Massime

Dal combinato disposto degli artt. 446, comma 1, e 492, comma 1, c.p.p.discende che anche nel procedimento per l’applicazione della pena su richiesta delle parti le questioni preliminari devono essere proposte e decise, ai sensi dell’art. 491, comma 1, c.p.p.subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti; ne deriva che, intervenuta la sentenza di proscioglimento, è precluso all’imputato formulare eccezioni o doglianze in ordine alla costituzione della parte civile, la cui estromissione avrebbe dovuto chiedere prima di ricorrere alla procedura prevista dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. Cass. pen. sez. II 29 maggio 1996, n. 1630

In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, non è tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale ritualmente formulata dinanzi al primo giudice e riproposta in sede di discussione, in quanto la regressione del procedimento conseguente alla rinnovazione del dibattimento fa pienamente salva l’efficacia degli atti introduttivi al medesimo. Cass. pen. sez. I27 luglio 2018, n. 36032

L’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all’art.491 cod.proc.pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell’art. 491 cod.proc.pen. neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza. Cass. pen. sez. II 1 febbraio 2017, n. 4876

Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’incompetenza derivante da connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia af.dando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare. Cass. pen. sez. II 21 gennaio 2014, n. 2662

L’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all’art. 491 c.p.p. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, per poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non potessero in nessun modo essere rivalutati in sede di legittimità i nuovi argomenti proposti, a sostegno dell’eccezione di incompetenza territoriale, per la prima volta con i motivi di appello). Cass. pen. sez. II 15 gennaio 2014, n. 1415

L’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, per poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non potessero in nessun modo essere rivalutati in sede di legittimità i nuovi argomenti proposti, a sostegno dell’eccezione di incompetenza territoriale, per la prima volta con i motivi di appello). Cass. pen. sez. II 15 gennaio 2014, n. 1415

In tema di questioni preliminari, la disposizione di cui all’art. 491 c.p.p. prevede che la questione relativa alla eventuale esclusione della parte civile sia posta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertamento della costituzione delle parti e sia decisa immediatamente, imponendo alle parti processuali interessate di prospettare il rilievo immediato delle questioni e al giudice l’altrettanto immediata decisione delle stesse, nell’istante che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l’ordine di prosecuzione ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all’onere di sollevare la questione preliminare dell’ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale, senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza. Cass. pen. sez. V 5 maggio 2011, n. 17667

Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’incompetenza derivante da connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia affidando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare. Cass. pen. sez. VI 12 settembre 2007, n. 34472

Le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687

In sede di esame di questione preliminare concernente la competenza, il Tribunale può valutare, e conseguentemente escludere, un evidente errore nel capo di imputazione a seguito del quale si determinerebbe una diversa competenza, ma a condizione che l’errore sia così manifesto e grossolano da costituire una radicale estravaganza rispetto alla previsione normativa contenuta nell’imputazione medesima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non avesse tenuto conto, nel valutare la gravità del reato ai fini della competenza, della circostanza di cui all’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 contestato non in relazione al reato di traffico di stupefacenti previsto dall’art. 73 D.P.R. citato (e richiamato dallo stesso art. 80) bensì in relazione, evidentemente errata, al reato associativo previsto dall’art. 74 stessa legge). Cass. pen. sez. IV 19 giugno 2002, n. 23398

L’eccezione di incompetenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del codice di rito, e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l’ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, in limine judicii. Cass. pen. sez. IV 7 febbraio 2002, n. 4697

La speciale competenza stabilita dall’art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura non di competenza funzionale ma di competenza per territorio. Essa non può pertanto essere eccepita o rilevata dopo il termine di cui all’art. 491 c.p.p. neppure se la possibilità di proporre l’eccezione sorga successivamente nel corso del dibattimento. Cass. pen. sez. VI 19 settembre 2000, n. 9834

In tema di questioni preliminari, le espressioni “subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti” e “sono decise immediatamente” di cui all’art. 491 c.p.p. hanno il significato di imporre alle parti processuali interessate il rilievo immediato delle questioni e al giudice l’altrettanto immediata decisione delle stesse, nell’istante cioè che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l’ordine di prosecuzione del dibattimento ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all’onere di sollevare la questione preliminare dell’ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza. Cass. pen. sez. VI 21 gennaio 1999, n. 809

Non è abnorme la sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale del giudice per essere stata adottata la decisione oltre il termine di cui all’art. 491 c.p.p. dopo che la relativa eccezione sia stata già sollevata e disattesa dal collegio in diversa composizione, in sede di atti preliminari al dibattimento. E invero, l’abnormità del provvedimento va esclusa sia perché non determina alcuna stasi processuale (potendo la sentenza essere posta in discussione con l’elevazione del conflitto dal giudice dichiarato competente), sia perché l’eccezione non può ritenersi tardiva in quanto, dopo il mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia perché, infine, il limite temporale di cui all’art. 491 c.p.p. riguarderebbe, semmai, la proponibilità della questione ma non il potere del giudice di apprezzare liberamente i presupposti del suo potere decisionale, tra i quali quello della competenza. Cass. pen. sez. VI 7 gennaio 1999, n. 3746

La questione concernente l’incompetenza, ancorché per connessione, non può essere più eccepita o rilevata di ufficio oltre il termine fissato dall’art. 491 c.p.p. neppure nel caso in cui la possibilità concreta di proporla o rilevarla sia sorta soltanto nel corso del dibattimento. Cass. pen. sez. VI 21 maggio 1998, n. 5998

All’indagato sottoposto ad una misura cautelare non è consentito denunciare l’incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari (nella specie, mediante la richiesta di riesame del provvedimento); tale eccezione, infatti, non può essere proposta dalla parte nel corso delle indagini preliminari, ma soltanto nella fase processuale a norma dell’art. 21, secondo comma, c.p.p.cioè prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, primo comma, dello stesso codice. Cass. pen. sez. I 2 agosto 1996, n. 3441

La competenza per materia, nell’ipotesi cosiddetta per eccesso, è regolata dall’art. 23, comma 2, c.p.p.per il quale se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p.ossia subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti. Nel procedimento relativo al giudizio abbreviato, peraltro, l’art. 441 c.p.p.che ne disciplina lo svolgimento, richiama, in quanto applicabili, solo le disposizioni previste per l’udienza preliminare, nella quale la fase preliminare attiene solo «agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti» (art. 420, comma 2, c.p.p.). Pertanto, nessuna norma faculta le parti stesse a sollevare la suddetta questione di competenza per materia, dopo che abbiano concordemente richiesto il giudizio abbreviato. Quest’ultimo, infatti, si sostanzia nella rinuncia al dibattimento e, a fortiori, alle questioni attinenti la competenza del giudice investito (della trattazione di reati appartenenti alla cognizione di un giudice di competenza inferiore). (Fattispecie nella quale il Gip presso il tribunale aveva pronunciato, in sede di rito abbreviato, sui reati di cui agli artt. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110 e 582, 585 c.p.di competenza pretorile). Cass. pen. sez. V 5 marzo 1996, n. 108

Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all’imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente, eletto sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall’art. 491 cod. proc. pen. in quanto l’atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell’interessato. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio, nominato a norma dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione di quello che aveva ricevuto l’atto a mezzo fax, non aveva formulato osservazioni sulla regolarità delle notificazioni o sulla dichiarazione di contumacia dell’imputato). Cass. pen. sez. II 11 marzo 2013, n. 11277

Non è abnorme il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal G.u.p.allorquando lo stesso sia stato incorporato in una pronuncia avente anche natura di sentenza, potendosi in tal caso disporre, a norma degli artt. 431 e 491 c.p.p.lo stralcio delle parti motivazionali del provvedimento che risultino esuberanti e non strettamente funzionali alla vocatio in ius. Cass. pen. sez. VI 6 marzo 2008, n. 10357

Nel caso in cui l’imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al condifensore. Ne consegue che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest’ultimo del deposito della sentenza di primo grado e della fissazione dell’udienza davanti al giudice d’appello, configurano ipotesi di nullità relative, che devono essere eccepite nel termine di cui all’art. 491 c.p.p.espressamente richiamato dall’art. 181, comma 3 dello stesso codice. Cass. pen. sez. III 19 dicembre 2002, n. 42922

È tardiva, e comporta pertanto decadenza, la proposizione di una questione preliminare di nullità prevista dall’art. 491, primo comma, c.p.p. intervenuta successivamente alla decisione di altre questioni pregiudiziali previste dalla medesima disposizione, atteso che le questioni preliminari di cui all’art. 491, primo comma, vanno proposte contestualmente in modo da poter essere decise con unica ordinanza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tardiva una questione di nullità eccepita dopo la decisione di altre questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile ed alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.). Cass. pen. sez. V 15 aprile 1998, n. 4431

L’ordinanza con la quale il tribunale dichiari la nullità del decreto di citazione, ritenendo l’imputazione carente di determinatezza per non essere stati specificati i singoli soggetti passivi in relazione alla pluralità di episodi criminosi denunciati, non può dirsi abnorme né sotto l’aspetto strutturale, sol perché eventualmente viziato da errata interpretazione di norme processuali, né sotto quello funzionale, in quanto non è suscettibile di produrre un’oggettiva paralisi processuale, e non è perciò impugnabile con ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. V 27 febbraio 1997, n. 87

In tema di composizione e costituzione della corte d’assise, l’omessa menzione nel verbale di dibattimento del giuramento prestato dai giudici popolari produce nullità di carattere relativo e quindi deve essere eccepita, ai sensi dell’art. 181, terzo comma, c.p.p. nel termine previsto, a pena di decadenza, dall’art. 491, primo comma, c.p.p. Cass. pen sez. I 28 settembre 1993, n. 8858

Atteso il principio di tassatività che vige in materia di impugnazioni, non è esperibile alcuna impugnazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’udienza preliminare abbia respinto una eccezione di nullità, trattandosi di provvedimento da considerare meramente strumentale rispetto alla decisione da adottare all’esito di detta udienza (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere). Ove la dedotta nullità sia effettivamente sussistente, essa potrà quindi essere fatta valere, in caso di rinvio a giudizio, solo nella fase successiva al detto rinvio e segnatamente, quando si tratti di nullità relative, solo in sede di trattazione delle questioni preliminari, ai sensi dell’art. 491 c.p.p. Cass. pen. sez. I 26 gennaio 1993, n. 4688

In tema di condizioni di procedibilità, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 491 comma secondo cod. proc. pen. ne consegue che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell’atto di querela, nel caso in cui sorgano questioni sull’accertamento della sua proposizione e non risultino dagli atti elementi decisivi tali da farla ritenere omessa. Cass. pen. sez. II 23 gennaio 2014, n. 3187

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice subentrato nel dibattimento revochi l’ordinanza, emessa dal precedente giudice, dichiarativa dell’inutilizzabilità degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche inseriti nel fascicolo per il dibattimento, accogliendo la richiesta di disporre la trascrizione delle comunicazioni intercettate. Cass. pen. sez. VI 28 giugno 2013, n. 28255

Non è abnorme il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal G.u.p.allorquando lo stesso sia stato incorporato in una pronuncia avente anche natura di sentenza, potendosi in tal caso disporre, a norma degli artt. 431 e 491 c.p.p.lo stralcio delle parti motivazionali del provvedimento che risultino esuberanti e non strettamente funzionali alla vocatio in ius. Cass. pen. sez. VI 6 marzo 2008, n. 10357

La formazione del fascicolo per il dibattimento ha lo scopo di consentire una selezione degli atti e dei documenti che saranno conoscibili preventivamente dal giudice del dibattimento, ma non ha alcuna efficacia preclusiva nell’ambito del procedimento di ammissione della prova. Sicché le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, cui si riferisce la preclusione posta dall’art. 491 c.p.p.sono soltanto quelle intese a ottenere l’esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo; mentre le questioni concernenti l’eventuale inclusione nel fascicolo di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, come non rimangono precluse le ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa l’ammissibilità della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo sia da atti che erroneamente non vi siano stati inseriti. Cass. pen. sez. V 22 maggio 2000, n. 5944

La norma dell’art. 491, quinto comma, c.p.p.che prescrive che sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza, non è sanzionata da nullità, cosicché ove il giudice del dibattimento decida la questione preliminare insieme al merito, l’imputato non pudolersene, sia perché nessun danno gli deriva e sia perché comunque l’ordinanza che risolve questioni preliminari è impugnabile solo con la sentenza che definisce il dibattimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità di una nullità nel caso in cui il giudice del dibattimento non trattato con autonoma ordinanza l’eccepita nullità del decreto di latitanza). Cass. pen. sez. VI 28 ottobre 2013, n. 43962

Il decreto di citazione – emesso dopo l’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e contenente l’indicazione del termine di 15 giorni dalla notificazione per la richiesta di ammissione ai riti alternativi anziché quello previsto dal nuovo testo di cui all’art. 552, comma 1, lett.f) c.p.p. e coincidente con il momento immediatamente precedente alla apertura del dibattimento – risolvendosi in un’insufficiente informazione circa la possibilità di orientarsi tra le diverse strategie difensive, è nullo, ex art. 552, comma 2, c.p.p.; detta nullità, attinente alla citazione dell’imputato, è relativa, ed in quanto tale, deve essere dedotta con le questioni preliminari, per le quali l’art. 491 c.p.p. stabilisce la preclusione, se non proposte immediatamente dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertamento della costituzione delle parti. Cass. pen. sez. V 17 gennaio 2003, n. 2027

In tema di risoluzione delle questioni preliminari, l’ordinanza con la quale il giudice abbia omesso di provvedere su alcune delle eccezioni sollevate dalle parti in ordine alla formazione del fascicolo del dibattimento non è atto abnorme (e, dunque, autonomamente ricorribile per cassazione), atteso che costituisce comunque espressione del legittimo potere del giudice di decidere in ordine alle questioni poste ex art. 491 comma 2 c.p.p. e non comporta alcuna stasi del processo, potendo solo eventualmente determinare la dichiarazione di utilizzabilità di atti erroneamente inseriti in detto fascicolo. Ne consegue che tale ordinanza può essere impugnata unicamente con la sentenza che definisce la relativa fase del giudizio. Cass. pen. sez. V 13 luglio 2001, n. 28607

Nel caso di costituzione di parte civile per l’udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere proposta dall’imputato, a pena di decadenza, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento. Cass. pen. Sezioni Unite 13 luglio 1999, n. 12

In tema di costituzione delle parti private, la preclusione stabilita dall’art. 491, comma primo, c.p.p. per la deduzione delle questioni riguardanti la citazione e l’intervento del responsabile civile ha la finalità di stabilire un preciso sbarramento temporale per la proposizione delle questioni relative all’individuazione del soggetto nei cui confronti possono validamente essere pronunciate ai sensi dell’art. 538 c.p.p. le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento; ne consegue che le diverse questioni relative alla ritualità e regolarità della costituzione del responsabile civile possono essere dedotte successivamente, anche ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’impugnazione da questi proposta (in applicazione di questo principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore del responsabile civile, perché proposto in mancanza della prova documentale di una valida delega defensionale). Cass. pen. sez. IV 16 gennaio 2002, n. 1603

Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen. subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza – compiuto il predetto accertamento – si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest’ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l’ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione. Cass. pen. sez. III 11 giugno 2015, n. 24677

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