In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 489 c.p. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato (art. 482 c.p.) e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice (in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo), la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all’art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all’art. 489. Cass. pen. sez. V 24 maggio 2001, n. 21249
In tema di dichiarazioni del contumace, ex art. 489 c.p.p.la mancata trasmissione del relativo verbale al giudice della impugnazione non comporta conseguenze sul piano processuale, non prevedendo la legge alcuna sanzione al riguardo. Cass. pen. sez. VI 5 maggio 1999, n. 5598