Art. 488 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

ARTICOLO ABROGATO Assenza e allontanamento volontario dell'imputato

Articolo 488 - codice di procedura penale

(1) [Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o se, detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore (490).
2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore (477).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l’imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.]

Articolo 488 - Codice di Procedura Penale

(1) [Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o se, detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore (490).
2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore (477).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l’imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 39, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

Massime

La disposizione di cui all’art. 488, comma secondo, c.p.p. considera fittiziamente presente l’imputato precedentemente comparso e poi allontanandosi nell’ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in più udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato (o anticipato) con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l’imputato prima compare e poi si assenta. Cass. pen. sez. VI 18 dicembre 2003, n. 48525

Istituti giuridici

Novità giuridiche