Art. 487 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

ARTICOLO ABROGATO Contumacia dell'imputato

Articolo 487 - codice di procedura penale

(1) [1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia (125, 586), salvo che risulti la nullità dell’atto di citazione (429, 555) o della sua notificazione (171). In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.
2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore (490).
3. Se l’imputato compare prima della decisione (525 ss.), il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere le dichiarazioni previste dall’art. 494 e, se la comparizione avviene prima dell’inizio della discussione finale (523), può chiedere di essere sottoposto all’esame a norma dell’art. 503. In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva.
4. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell’art. 485 comma 1 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (486).
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento (477). Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione (603).
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’art. 18 comma 1, lett. c) e d).]

Articolo 487 - Codice di Procedura Penale

(1) [1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia (125, 586), salvo che risulti la nullità dell’atto di citazione (429, 555) o della sua notificazione (171). In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.
2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore (490).
3. Se l’imputato compare prima della decisione (525 ss.), il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere le dichiarazioni previste dall’art. 494 e, se la comparizione avviene prima dell’inizio della discussione finale (523), può chiedere di essere sottoposto all’esame a norma dell’art. 503. In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva.
4. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell’art. 485 comma 1 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (486).
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento (477). Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione (603).
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’art. 18 comma 1, lett. c) e d).]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 39, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

Massime

In materia di assenza dell’imputato non può trarsi dalla mera inerzia dell’imputato, pio meno prolungata, (qualora il difensore nei preliminari del dibattimento abbia dato comunicazione dello stato di detenzione per altro titolo dell’imputato medesimo) l’implicita volontà di quest’ultimo di consentire la celebrazione del dibattimento in sua assenza. Cass. pen. sez. VI 2 aprile 1998, n. 4096

Nel caso in cui il dibattimento sia rinviato a causa dell’adesione del difensore d’ufficio dell’imputato allo sciopero della categoria, tale attività di rinvio del dibattimento de plano deve assolutamente precedere la dichiarazione di contumacia dell’imputato, sulla quale il difensore deve poter interloquire, perché il contraddittorio sulla sussistenza dei relativi presupposti deve risultare integro a causa delle conseguenze processuali, negative per l’imputato, che la dichiarazione stessa può comportare. Pertanto l’illegittima dichiarazione di contumacia dell’imputato in assenza del difensore è nulla ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p. con la conseguente nullità di tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo e, in primo luogo, l’ordinanza che dispone il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, senza contestualmente disporre che l’ordinanza medesima sia notificata all’imputato non comparso, nonché gli atti successivi e la sentenza. Cass. pen. sez. III 2 ottobre 1997, n. 8915

L’imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al dibattimento. Ne consegue che nel caso in cui l’imputato abbia notiziato prima dell’udienza il giudice del suo stato di detenzione dichiarando di voler presenziare all’udienza stessa, questi ne deve disporre la traduzione per l’udienza o, in mancanza, rinviare il dibattimento ad altra data per legittimo impedimento dell’imputato, di tal che il provvedimento con il quale egli, invece, rigetti la richiesta e disponga procedersi in assenza dell’imputato, si pone al di fuori degli schemi processuali, determinandosi la nullità prevista dall’art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. in quanto si impedisce l’esercizio del diritto dell’imputato di essere presente al dibattimento e di svolgervi le proprie difese (diritto garantito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali); nullità che investe anche gli atti successivi, ivi compresa la sentenza. (Fattispecie in cui la dichiarazione dell’imputato era pervenuta al giudice il giorno stesso dell’udienza, ma prima della sua celebrazione). Cass. pen. sez. I 8 ottobre 1992, n. 9721

In tema di contumacia dell’imputato, alla omissione formale di revoca dell’ordinanza dichiarativa della contumacia (che viene meno allorché l’imputato compaia nelle udienze successive prima della decisione), non conseguono effetti giuridici, tra cui quello di determinare l’obbligo della notifica della sentenza per estratto. Cass. pen. sez. V 9 giugno 1998, n. 2649  .

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