Il mancato rinvio del procedimento di appello, svolgentesi col rito della Camera di consiglio ai sensi dell’art. 599 c.p.p.pur in presenza di un impedimento assoluto del difensore, non costituisce causa di nullità: invero il suddetto procedimento è disciplinato, per espresso richiamo, dall’art. 127 c.p.p. il quale prevede, al comma 3, che il pubblico ministero ed i difensori «sono sentiti se compaiono», escludendo che la presenza del difensore sia obbligatoria. Cass. pen. sez. VI 30 aprile 1996, n. 4420
In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell’ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all’udienza per un legittimo impedimento, l’imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore, nominato d’ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo favore dell’avviso dell’udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell’impedimento predetto. Cass. pen. sez. IV 5 novembre 2004, n. 43261
L’imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell’udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell’imputato di essere presente al dibattimento. L’inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l’ordinanza contumaciale. (Nella specie la Corte ha ulteriormente affermato che la detenzione domiciliare non è fonte di una assoluta impossibilità a comparire, se l’imputato, al verificarsi di tale impedimento, non si sia attivato affinchè fosse resa possibile la sua partecipazione all’udienza, chiedendo di esservi tradotto). Cass. pen. sez. III 19 giugno 2000, n. 7161
L’avvenuta tempestiva comunicazione, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, del contemporaneo diverso impegno professionale del difensore presso il tribunale della libertà in difesa di indagato detenuto, non è da sola sufficiente ad integrare l’impossibilità assoluta a comparire di cui all’art. 486, quinto comma, c.p.p.essendo necessario altresì che l’istanza di rinvio espliciti le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della funzione difensiva nell’altro procedimento, con riferimento alla particolare natura dell’attività cui deve presenziare, all’assenza di altro difensore che possa validamente assistere l’imputato, all’impossibilità di avvalersi – data la peculiarità della situazione – della designazione di un sostituto (ex art. 102 c.p.p.) sia nel processo a cui si intende partecipare, sia in quello di cui si chiede il differimento. Tali indicazioni devono ritenersi, unitamente alla tempestività della comunicazione, quali vere e proprie condizioni di ammissibilità dell’istanza di rinvio, con la conseguenza che in mancanza di esse il giudice non è in grado di valutare nel merito l’assolutezza del dedotto impedimento. Cass. pen. sez. V 26 febbraio 1998, n. 2429
Perché l’impegno professionale del difensore possa essere assunto, a norma dell’art. 486 comma 5 c.p.p.quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità di comparire, occorre che esso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato anche in riferimento all’essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l’interesse difensivo e l’interesse pubblico all’immediata trattazione del procedimento (presenza di imminenti cause estintive, esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e situazioni analoghe). Il rigetto dell’istanza di rinvio deve essere quindi motivato con riguardo ai detti elementi. Cass. pen. Sezioni Unite 24 aprile 1992, n. 4708
In tema di dichiarazione di contumacia, l’astensione dall’attività professionale proclamata dagli organi rappresentativi dell’avvocatura non può essere ricondotta alla categoria delle cause di legittimo impedimento dell’imputato, non attenendo alla sua sfera personale. Cass. pen. Sezioni Unite 6 dicembre 1996, n. 10495
Anche nel procedimento di sorveglianza si applica l’art. 486, comma quinto, c.p.p.che prevede la sospensione o il rinvio del giudizio in caso di legittimo impedimento a comparire del difensore. Cass. pen. sez. I 26 giugno 1997, n. 1735 .
Nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattenendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato (la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte d’appello che aveva dichiarato la contumacia dell’imputato ritenendo che il certificato prodotto faceva riferimento al giorno precedente a quello dell’udienza e, inoltre, non indicava il domicilio presso il quale l’imputato era stato sottoposto a visita). (Mass. redaz.). Cass. pen. Sezioni Unite 11 ottobre 2005, n. 36635
Il disposto dell’art. 486, comma quinto, c.p.p.a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall’art. 127 c.p.p. (Fattispecie relativa ad adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, in relazione a giudizio abbreviato in grado di appello). Cass. pen. Sezioni Unite 27 giugno 1998, n. 7551
La regola della rilevanza dell’impedimento a comparire del difensore, dettata dall’art. 486, comma quinto, c.p.p. per il dibattimento di primo grado resta circoscritta al solo giudizio di cognizione. Di essa, pertanto, deve escludersi l’applicabilità con riguardo alle udienze del procedimento di esecuzione e di quello di sorveglianza, nelle quali la necessità della partecipazione del difensore può essere soddisfatta anche dall’intervento di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell’art. 97, comma quarto, dello stesso codice, al quale, peraltro, non può essere negato un congruo termine per la preparazione della difesa. Cass. pen. sez. I 10 dicembre 1998, n. 5218
Il difensore di ufficio che, non limitandosi a svolgere il patrocinio obbligatorio dell’imputato, insiste nella richiesta di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia, agisce, in relazione a tale istanza, in nome e per conto di quest’ultimo, al quale pertanto non deve essere notificata l’ordinanza di fissazione della nuova udienza. Cass. civ. sez. V 7 luglio 1998, n. 8006