Nel caso di assenza in dibattimento sia dell’imputato che del difensore, risulta preliminare la decisione sull’effettiva rilevanza dell’impedimento a comparire eventualmente prospettato dall’imputato e comunque l’eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente. Solo dopo avere deciso sulla posizione dell’imputato, quindi, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore. Di conseguenza, non è viziata da nullità ai sensi dell’articolo 178 lettera c) c.p.p. la dichiarazione di contumacia dell’imputato, allorché il giudice, a tal fine, abbia nominato d’ufficio un sostituto del difensore assente, che sia stato poi ritenuto legittimamente impedito. Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace che per il difensore impedito. (Mass. redaz.). Cass. pen. Sezioni Unite 9 marzo 2006, n. 8285
In tema di contumacia dell’imputato, la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza un legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazione di contumacia dello stesso. Cass. pen. sez. II 24 febbraio 2006, n. 7172
In tema di legittimo impedimento dell’imputato (art. 420 ter c.p.p.) l’inidoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attività diverse e non assimilabili, tanto piove alla visita .scale disposta dal giudice l’imputato risulti assente dalla propria abitazione. Cass. pen. sez. V 26 luglio 2004, n. 32466
Il certificato medico prodotto in udienza, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie faringite, con uno stato febbrile a 39 gradi), è atto idoneo a comprovare l’impossibilità a comparire dell’imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico .scale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice. (Nella specie il giudice del dibattimento aveva escluso l’assoluta impossibilità a comparire in quanto «con comuni farmaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore»). Cass. pen. sez. I 29 gennaio 2004, n. 3550
In tema di impedimento a comparire al dibattimento, qualora l’imputato abbia prodotto, tramite il difensore, un certificato medico attestante una malattia attuale con stato febbrile, il giudice non può legittimamente escludere la validità dell’impedimento fatto valere, senza compiere alcun accertamento, sul presupposto che il predetto certificato non indichi il luogo in cui l’ammalato è stato visitato e il luogo di degenza, ben potendosi disporre, in tale ipotesi, una visita .scale di controllo presso il luogo di abituale dimora risultante dagli atti di causa che non comporti ingiustificata dilazione dei tempi del processo. Cass. pen. sez. I 29 gennaio 2004, n. 3550
Nel caso in cui il tribunale in composizione collegiale ha disposto in più occasioni il rinvio della prima udienza per impedimento legittimo del difensore di uno o più degli imputati, non può dirsi perfezionata la costituzione delle parti ai sensi dell’art. 484 c.p.p.; ne consegue che, in applicazione del regime transitorio disciplinato dagli artt. 219 e 222 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (che prevede la prosecuzione avanti il giudice collegiale solo per i procedimenti per i quali il dibattimento si è incardinato mediante la regolare costituzione delle parti), dev’essere dichiarata la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati ad esso attribuiti dalla riforma normativa, così definendosi il conflitto negativo insorto fra i due giudici. Cass. pen. sez. I 19 giugno 2001, n. 24830
Il giudice, prima di procedere in contumacia dell’imputato, poiché ha l’obbligo di controllare la regolare costituzione delle parti, prima di dar inizio al dibattimento, deve accertare la causa della mancata comparizione dell’imputato, anche se detenuto, in quanto costui, per il suo stato di detenzione, non ha libertà di movimento, ma sottostà alle determinazioni in merito delle autorità preposte al luogo di detenzione ovvero incaricate della traduzione da detto luogo a quello di celebrazione del dibattimento. Ne consegue che dichiarare contumace l’imputato senza avere prima accertato la causa della sua mancata presenza in sede dibattimentale, allorché dagli atti del processo positivamente risulti il suo attuale stato di detenzione concretizza nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p.concernendo l’intervento in giudizio dell’imputato, sottoposta al regime di cui all’art. 180 stesso codice. Cass. pen. sez. I 9 novembre 1994, n. 11193
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l’apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in udienza successiva a precedente rinvio disposto previa effettuazione della mera ricognizione delle persone presenti). Cass. pen. sez. III 4 novembre 2013, n. 44442
È qualificabile come abnorme, e pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, in sede di controllo della regolare costituzione delle parti, ritenuto che la pubblica accusa sia invalidamente rappresentata da un vice procuratore onorario delegato in violazione del criterio stabilito dall’art. 72, ultimo comma, dell’ordinamento penitenziario (quale modificato dall’art. 58 della legge 16 dicembre 1999 n. 479), disponga il rinvio del dibattimento ad altra udienza e la comunicazione del provvedimento al procuratore della Repubblica. Cass. pen. sez. IV 5 maggio 2000, n. 2361
Nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta a mutamento della persona fisica del giudice, l’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, dev’essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo, come si verifica, invece, nel caso di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e pertanto affetti da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che tardivamente fosse stata eccepita, in sede di legittimità, l’inutilizzabilità di dichiarazioni assunte nel dibattimento di primo grado senza che alcuna doglianza sul punto fosse stata poi formulata nei motivi d’appello). Cass. pen. sez. I 22 gennaio 2000, n. 781