L’omessa menzione nel verbale d’udienza della presenza di uno dei due difensori dell’imputato costituisce un mera irregolarità, non produttiva di vizi per detto verbale e, comunque, per la sentenza conclusiva del giudizio. Cass. pen. sez. VI 12 febbraio 2005, n. 05455
Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all’erronea indicazione della data di rinvio dell’udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell’atto a norma dell’art. 2700 c.cfiné sospendere il procedimento, stante l’esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciòpossa pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso. Cass. pen. sez. V 15 novembre 2002, n. 38240
Nel contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze verbali del dibattimento, sono queste ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale. Cass. pen. sez. III 5 marzo 1996, n. 556 .