Art. 467 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Atti urgenti

Articolo 467 - codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dall’art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (496 ss., 559).
2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa (90, 91) e ai difensori (96 ss.; att. 65).
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento (431).

Articolo 467 - Codice di Procedura Penale

1. Nei casi previsti dall’art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (496 ss., 559).
2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa (90, 91) e ai difensori (96 ss.; att. 65).
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento (431).

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