1. Nei casi previsti dall’art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (496 ss., 559).
2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa (90, 91) e ai difensori (96 ss.; att. 65).
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento (431).