Art. 464 novies – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova

Articolo 464 novies - codice di procedura penale

1. Nei casi di cui all’articolo 464 septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta.

Articolo 464 novies - Codice di Procedura Penale

1. Nei casi di cui all’articolo 464 septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta.

Istituti giuridici

Novità giuridiche