Art. 464 quater – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia

Articolo 464 quater - codice di procedura penale

1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l’articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464 bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato.
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell’imputato.
7. Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perchè, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l’articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell’istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Articolo 464 quater - Codice di Procedura Penale

1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l’articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464 bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato.
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell’imputato.
7. Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perchè, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l’articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell’istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

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