Art. 460 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Requisiti del decreto di condanna

Articolo 460 - codice di procedura penale

1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);
b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter); (8)
e) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto (175, 462) e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato (453) ovvero il giudizio abbreviato (438) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 (att. 141) (1);
f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste; (5)
h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; (6)
h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione. (6)
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena [e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati] (2). Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (3).
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero (4).
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. (7)

Articolo 460 - Codice di Procedura Penale

1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);
b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter); (8)
e) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto (175, 462) e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato (453) ovvero il giudizio abbreviato (438) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 (att. 141) (1);
f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste; (5)
h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; (6)
h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione. (6)
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena [e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati] (2). Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (3).
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero (4).
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. (7)

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 201 del 21 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa lettera, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.
(2) Le parole poste fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 2 decies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.
(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 20 della L. 6 marzo 2001, n. 60.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza n. 504 del 18 novembre 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell’art. 161 del codice di procedura penale.
(5) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022 ed applicazione di cui al comma 2 bis, dell’art. 92, del suddetto decreto modificante, così come modificato dall’art. 5 novies, D.L. 31.10.2022, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 30.12.2022, n. 199 con decorrenza dal 31.12.2022.
(6) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022 ed applicazione di cui al comma 2 bis, dell’art. 92, del suddetto decreto modificante, così come modificato dall’art. 5 novies, D.L. 31.10.2022, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 30.12.2022, n. 199 con decorrenza dal 31.12.2022.
(7) Il presente comma prima sostituito dall’art. 37, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296), è stato poi così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(8) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022 ed applicazione di cui al comma 2 bis, dell’art. 92, del suddetto decreto modificante, così come modificato dall’art. 5 novies, D.L. 31.10.2022, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 30.12.2022, n. 199 con decorrenza dal 31.12.2022.

 

Massime

La nullità del decreto penale, concernente il difetto di motivazione, è sanata con l’opposizione e l’introduzione dell’ordinario giudizio di cognizione, poiché in tal caso si determina la revoca del provvedimento de quo. Cass. pen. sez. III 6 maggio 1993, n. 4624

In tema di procedimento per decreto, la nullità del decreto penale di condanna che, privo dell’avviso della facoltà per l’imputato di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, sia stato sì emesso prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, ma notificato al destinatario in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui tale avviso non prevede ­può essere eccepita alla prima udienza utile del giudizio instauratosi con l’opposizione successiva a detta pronuncia della Corte costituzionale, non incorrendo l’imputato nella preclusione di cui all’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.a condizione tuttavia che a tale eccezione segua la richiesta di messa alla prova. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’obbligo informativo, presidiato dalla sanzione di nullità, non può ridursi ad un mero requisito formale, essendo invece strumentale all’effettivo esercizio del diritto di difesa che si estrinseca nella stessa richiesta di accesso al beneficio altrimenti precluso). Cass. pen. sez. III 4 aprile 2019, n. 14727

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell’impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell’imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. Cass. pen. sez. V 20 luglio 2018, n. 34500

L’impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità dell’elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell’impossibilità di notificare il decreto a seguito dell’irreperibilità dell’interessato, nella quale l’art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede l’obbligo di revocare il provvedimento di condanna. Cass. pen. sez. II 2 febbraio 2018, n. 5096

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell’impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell’imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 460, comma 4, cod. proc. pen. dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. Cass. pen. sez. IV 19 gennaio 2018, n. 2368

L’impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell’impossibilità di notificare il decreto a seguito dell’irreperibilità dell’interessato, nella quale l’art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l’obbligo di revocare il provvedimento di condanna. Cass. pen. sez. III 21 giugno 2017, n. 30825

In tema di decreto penale di condanna, l’omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell’opposizione e quest’ultima non è soggetta all’osservanza del termine previsto dall’art. 461 c.p.p.. Cass. pen. sez. III 8 marzo 2012, n. 9212

L’irreperibilità prevista dall’art. 460, comma quarto, c.p.p.che determina la revoca del decreto penale di condanna, non presuppone l’adozione della formale procedura dichiarativa di cui all’art. 159 c.p.p.ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento. Cass. pen. sez. III 22 febbraio 2012, n. 7022

La revoca del decreto penale adottata al di fuori del caso in cui sia impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell’imputato è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, atteso che tale revoca è consentita solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per la suddetta ragione. (Nella specie la revoca del decreto penale era stata adottata per mancato ritiro dell’atto, notificato a mezzo posta, da parte dell’imputato). Cass. pen. sez. III 11 febbraio 2008, n. 6458

L’omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ed è sanata dalla presentazione dell’opposizione poichè, avendo l’atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l’interesse dell’imputato all’osservanza della disposizione violata. Cass. pen. sez. I 7 maggio 2004, n. 21821

Anche dopo la modifica dell’art. 460 c.p.p. ad opera dell’art. 20 della legge 6 marzo 2001 n. 60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p.poiché nella fase dell’emissione del decreto di condanna non è richiesta la presenza del difensore. Cass. pen. sez. I 6 aprile 2004, n. 16002

L’art. 460, comma 3, c.p.p.stabilendo che il decreto penale di condanna dev’essere notificato, oltre che al condannato, anche «al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato», va interpretato nel senso che, ove tale nomina non risulti effettuata, deve necessariamente provvedersi alla designazione di un difensore d’ufficio, in mancanza della quale si configura una nullità di ordine generale, assoluta, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p.che impedisce, pur in assenza di tempestiva opposizione, il passaggio in giudicato del decreto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata quindi ritenuta tempestiva l’opposizione proposta, a termine apparentemente scaduto, dal difensore di fiducia successivamente nominato dall’imputato). (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. III 13 febbraio 2004, n. 5849

Interrompe la permanenza del reato il decreto penale di condanna, dal momento della notifica all’imputato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione e comparizione all’udienza di questi, il decreto penale sia stato revocato. Cass. pen. sez. III 10 aprile 2000, n. 4401

Ai fini dell’emissione del decreto penale non è previsto che l’imputato debba essere preventivamente interrogato. La modifica legislativa è stata apportata dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 soltanto all’art. 555 c.p.p.che attiene all’ordinario decreto di citazione a giudizio. Nessun mutamento è intervenuto con riferimento all’art. 460 c.p.p.che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all’art. 565, che disciplina il decreto che dispone il giudizio a seguito dell’opposizione a decreto penale: in tale caso l’imputato ha, infatti, la possibilità di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa. Cass. pen. sez. III 5 luglio 1999, n. 8547

In tema di procedimento per decreto, l’omesso avviso della facoltà per l’imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall’art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestiva l’eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale). Cass. pen. sez. IV 29 aprile 2019, n. 17659

In tema di procedimento per decreto, l’omesso avviso della facoltà per l’imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall’art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l’eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale). Cass. pen. sez. IV 5 maggio 2017, n. 21897

La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l’ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell’assistente giudiziario). Cass. pen. sez. IV 6 marzo 2015, n. 9817

L’art. 460, comma 5 c.p.p. nel testo introdotto dall’art. 37 comma 2, lett. b), della L. 16 dicembre 1999, n. 479 – in base al quale nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo il reato è estinto se, entro i termini previsti, l’imputato non commette altri reati – deve essere considerata “norma sostanziale”, in quanto ha introdotto una nuova causa di estinzione del reato, con la conseguenza dell’applicabilità del principio del favor rei, posto dall’art. 2, comma 3 c.p.in materia di successione di leggi penali nel tempo, anziché del principio tempus regit actum stabilito per la disciplina processuale. Cass. pen. sez. III 4 marzo 2003, n. 9898  .

Il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero, purché al momento della presentazione dell’impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall’imputato. (Fattispecie in tema di ricorso presentato per l’omessa applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente). Cass. pen. sez. IV 14 marzo 2008, n. 11358

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