Art. 46 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Richiesta di rimessione

Articolo 46 - codice di procedura penale

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata (148 ss) entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale (122).
3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa d’inammissibilità della richiesta (48, 49).

Articolo 46 - Codice di Procedura Penale

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata (148 ss) entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale (122).
3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa d’inammissibilità della richiesta (48, 49).

Massime

Nel procedimento di rimessione a norma degli artt. 45 e ss. c.p.p.il pubblico ministero presso il giudice dinanzi al quale si celebra il processo di merito, in quanto parte, ha facoltà di interloquire, presentando memorie o richieste scritte e, quindi, anche proponendo osservazioni e contestazioni agli argomenti addotti dall’imputato a sostegno della richiesta di rimessione. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687

È legittima l’acquisizione agli atti del procedimento di rimessione di osservazioni del giudice del processo principale non trasmesse alla Corte di cassazione contestualmente alla richiesta e ai documenti allegati, come prescritto dal comma 3 dell’art. 46 c.p.p.ma in un momento successivo, in quanto il comma 4 del medesimo articolo prevede come causa di inammissibilità della richiesta l’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2, ma non ricollega alcuna sanzione processuale al mancato rispetto delle forme e dei termini stabiliti nel comma 3. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687

Anche quando la rimessione del processo è chiesta in relazione ad un procedimento di prevenzione devono essere rispettate le forme previste dall’art. 46 c.p.p. ed in particolare la noti.ca alle altre parti della richiesta, in considerazione della rilevanza dell’atto che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati affinchè abbiano la possibilità di interloquire. Cass. pen. sez. I 9 febbraio 1998, n. 55

L’onere di noti.care l’atto alle altre parti, che l’art. 46, comma 1, c.p.p.pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l’istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della noti.ca dell’istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria. Cass. pen. Sezioni Unite 16 giugno 1995, n. 6925

La notificazione alle altre parti dell’istanza di rimessione è atto che non ammette equipollenti, in quanto, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio costituzionale del giudice naturale, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano la possibilità di interloquire e di far valere le loro ragioni. Ne consegue che non può valere come notificazione di detta istanza il suo deposito nelle mani dell’assistente di udienza. Cass. pen. sez. I ord. 4 luglio 1995, n. 174

Ai fini della notificazione alle altre parti della richiesta di rimessione del processo, la parte a cui il legislatore fa riferimento non va intesa in senso formale, ma in senso sostanziale, e comprende anche la persona offesa, cui non può disconoscersi un eventuale interesse ad opporsi alla sottrazione della cognizione del reato al giudice naturale in forza di una richiesta che le appaia pretestuosa e dilatoria. (Fattispecie relativa a processo per truffa aggravata in danno dello Stato ascritta a un dipendente dell’amministrazione giudiziaria, in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione del processo per l’omessa sua noti.ca al Ministero di grazia e giustizia). Cass. pen. sez. I ord. 4 luglio 1995, n. 1741

In tema di rimessione del processo, l’operatività di tale istituto è circoscritta alla fase del processo di merito; l’art. 45 c.p.p.infatti, nel prevedere i casi di rimessione, fa esplicito riferimento al «processo», per cui resta esclusa dalla possibilità di rimessione la fase delle indagini preliminari che il legislatore chiama «procedimento» e non «processo». Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la richiesta di rimessione del processo nel corso degli atti introduttivi dell’udienza preliminare, la quale, pur se non dibattimentale, deve essere considerata una fase processuale di merito: ed invero, l’ampiezza delle competenze attribuite al giudice dell’udienza preliminare, da un lato induce a collocare la detta udienza nell’ambito propriamente processuale, e, dall’altro, induce a ravvisare in tale fase le medesime esigenze di tutela della libertà delle persone che vi partecipano, per assicurare le quali il legislatore ha previsto l’istituto della rimessione del processo. Cass. pen. sez. I 3 marzo 1997, n. 212

L’onere della noti.ca della richiesta di rimessione alle altre parti processuali, previsto dall’art. 46, comma primo, c.p.p. deve ritenersi osservato anche nell’ipotesi in cui la detta richiesta, avanzata in pubblica udienza, sia stata contestualmente consegnata in copia a ciascuna delle parti private presenti o rappresentate, nonché al pubblico ministero, e cirisulti attestato nel verbale di udienza. Cass. pen. sez. I 7 marzo 1996, n. 56

Prima della formulazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 405 c.p.p.l’indagato non assume la qualità di «imputato» (art. 60 c.p.p.), né esiste un giudice avanti al quale si proceda, che possa essere ricusato. Non è possibile, pertanto il ricorso all’istituto della remissione, previsto dall’art. 45 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari e la relativa richiesta deve essere dichiarata inammissibile. (Nella specie il ricorrente lamentava che il giudice destinato a presiedere l’udienza preliminare avesse, in un precedente giudizio contro altri imputati, manifestato il proprio convincimento anche in ordine alla sua posizione processuale e che la stampa avesse nel contempo posto in essere una durissima campagna in suo danno, da ciò deducendo che tale situazione fosse idonea ad escludere la necessaria serenità di valutazione nei suoi confronti). Cass. pen. sez. I 7 settembre 1994, n. 3356

Fra le «altre parti» alle quali, ai sensi dell’art. 46, comma 1, c.p.p.deve essere notificata, a cura del richiedente, la richiesta di rimessione del processo, è da ricomprendere anche la persona offesa, pur se non costituita parte civile, dovendosi aver riguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale ed al suo interesse ad opporsi eventualmente all’accoglimento della richiesta anzidetta. Cass. pen. sez. I 22 agosto 1994, n. 3047

In materia di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e segg. c.p.p.la Corte di cassazione, come si desume dall’art. 48, primo comma, stesso codice (nel quale è previsto il potere, per la Corte medesima, di assumere, «se necessario», le opportune informazioni), è giudice anche del fatto; il che implica, fra l’altro, che essa ha poteri d’ufficio di ricerca della prova dell’effettiva esistenza dei presupposti leittimanti la rimessione, relativamente ai quali le parti sono invece tenute ad un mero onere di allegazione. Cass. pen. sez. I ord. 12 aprile 1994, n. 1290

Tra i poteri riconosciuti alla Corte di cassazione dal comma 1 dell’art. 48 c.p.p. di richiedere «le opportune informazioni» non rientra quello di disporre l’acquisizione di atti estranei al processo, compiuti nell’ambito di un procedimento finalizzato all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di magistrati da parte del Ministro di grazia e giustizia e incidenti sulla posizione di altri soggetti, le cui esigenze di riservatezza potrebbero essere frustrate dalla pubblicazione della relazione di ispezione ministeriale. Cass. pen. sez. I ord. 25 luglio 1996, n. 4024

In tema di rimessione è da escludere che le parti private abbiano titolo per partecipare all’udienza camerale di discussione, atteso che il richiamo, contenuto nell’art. 48, comma 1, c.p.p.alla disciplina dettata dall’art. 127 c.p.p. non esclude l’operatività del disposto di cui all’art. 614, comma 2, c.p.p.secondo cui nel giudizio di cassazione le parti private possono comparire solo a mezzo dei propri difensori, nulla rilevando in contrario il fatto che lo stesso, citato comma 1 dell’art. 48 c.p.p.attribuisca alla Corte di cassazione il potere di assumere, “se necessario, le opportune informazioni”, posto che un tale potere comporta solo la possibilità di acquisire dati informativi di esclusiva o prevalente natura cartolare, ma non quella di svolgere attività istruttoria assimilabile a quella propria dei giudici di merito; il che, manifestamente, non si pone in contrasto né con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, né con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Cass. pen. sez. VI ord. 23 maggio 2013, n. 22113

Poiché la procedura relativa a richiesta di rimessione del processo si svolge a norma dell’art. 127 c.p.p.per la valida celebrazione dell’udienza camerale dinanzi alla Corte di cassazione è necessario che sia dato avviso della data di fissazione della medesima a tutte le parti del rimettendo processo che, per le peculiarità del giudizio di cassazione, si identificano nei difensori delle parti private e nel procuratore generale presso la Corte Suprema. A tal fine, per quanto concerne le parti non richiedenti, non è sufficiente l’assolvimento, da parte del richiedente, dell’onere processuale della notificazione – previsto, a pena di inammissibilità dall’art. 46, comma 4, c.p.p. – della richiesta di rimessione del processo a tutti gli interessati, in quanto tale incombenza serve soltanto a portare a loro conoscenza l’esistenza della richiesta, ma non li informa della data di svolgimento dell’udienza camerale di trattazione della richiesta e, quindi, non li pone in condizione di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di rimessione, verrebbe a incidere su un diritto costituzionalmente garantito, quello per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Cass. pen. sez. I ord. 7 dicembre 1994, n. 5723

Il difensore dell’imputato non è legittimato a proporre richiesta di rimessione ai sensi dell’art. 45 c.p.p. non essendo compreso fra i soggetti ai quali la norma espressamente attribuisce la detta facoltà. Cass. pen. sez. I 9 novembre 1995, n. 5148

Atteso il carattere eccezionale dell’istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l’applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell’art. 45 c.p.p.e cioè procuratore generale presso la corte di appello, pubblico ministero presso il giudice procedente e imputato. (Nella specie la richiesta di rimessione era stata avanzata dalla persona offesa). Cass. pen. sez. I 15 ottobre 1992, n. 3006

La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché questa sia stata depositata in udienza. Cass. pen. sez. I 26 ottobre 1996, n. 5026

La rimessione di cui agli artt. 45 ss. c.p.p. può operare solo nelle fasi propriamente giurisdizionali: i suddetti articoli infatti, come reso evidente dal testo letterale e come sottolineato nella relazione al progetto preliminare, si riferiscono al processo di merito e non al procedimento. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha dichiarato inammissibile un’istanza di rimessione proposta in procedimento nel quale era stata fissata solo l’udienza preliminare dinanzi al Gip; al proposito la Corte Sprema ha rilevato che si era ancora nella fase procedimentale la quale termina solo con il decreto che dispone il giudizio, ovvero con la richiesta di giudizio immediato o di giudizio direttissimo). Cass. pen. sez. I 2 maggio 1995, n. 1824  .

Nell’ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto, non solo non è prevista dall’art. 48, comma sesto, cod. proc. pen. ma, inoltre, tale mezzo a disposizione dell’imputato non è equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell’esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell’art. 111. Cass. pen. sez. II 28 marzo 2017, n. 15480

La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo comporta la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che è di natura facoltativa. Cass. pen. sez. I 16 maggio 2000, n. 944  .

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