Art. 459 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Casi di procedimento per decreto

Articolo 459 - codice di procedura penale

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena (1).
1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente. (3)
1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato. (4)
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Articolo 459 - Codice di Procedura Penale

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena (1).
1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente. (3)
1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato. (4)
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(2) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 53, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
(3) Il presente comma inserito dall’art. 1, comma 53, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017, è stato così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(4) Il presente comma è stato inserito dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

Il termine di sei mesi (originariamente di quattro) previsto dall’art. 459, comma 1, c.p.p. per la presentazione, da parte del pubblico ministero, della richiesta di decreto penale, ha natura meramente ordinatoria, per cui la sua inosservanza non può dare luogo ad alcuna nullità, ma solo alle conseguenze di cui all’art. 124 dello stesso codice. Cass. pen. Sezioni Unite 24 marzo 1992

In tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari ha il potere di modificare l’importo stabilito dal pubblico ministero per il ragguaglio tra la pena detentiva e quella pecuniaria, in base alla nuova previsione dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.così come modificato dall’art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ferma restando l’intangibilità della quantificazione della pena detentiva indicata nella richiesta. Cass. pen. sez. VI 18 luglio 2018, n. 33472

È abnorme il decreto penale di condanna notificato alla persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale ma irrogativo di pena nei confronti di altra persona, estranea ai fatti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’interesse ad impugnare del vero imputato per la necessità di garantirgli il diritto di opposizione). Cass. pen. sez. I 19 aprile 2012, n. 15167

Non è abnorme, e, quindi, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, il provvedimento con il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna: trattasi, infatti, di provvedimento che (pur se, in ipotesi, erroneo od illegittimo) non determina una stasi del processo non eliminabile e l’impossibilità di proseguirlo, perché il pubblico ministero può sempre procedere con il rito ordinario. Cass. pen. sez. IV 27 gennaio 2006, n. 3417  .

Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l’invito a verificare il carattere “particolarmente tenue” dell’illecito contestato nell’imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell’organo requirente, ma appartiene all’attività di qualificazione giuridica propria del giudice). Cass. pen. Sezioni Unite 9 maggio 2018, n. 20569

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari irricevibile la successiva richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo della irretrattabilità dell’azione penale già esercitata, poichè tale dichiarazione determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, e la stasi dello stesso, per l’impossibilità per il pubblico ministero di qualsiasi azione processuale. Cass. pen. sez. III 26 marzo 2018, n. 14012

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p.una volta emesso già il decreto penale, disponga con autonomo provvedimento la confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c), Cod. strada. Cass. pen. sez. IV 22 novembre 2010, n. 41105

Deve ritenersi affetto da abnormità (del tipo c.d. “funzionale”) il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla base di valutazioni di mera opportunità, abbia respinto la richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui la reiezione era stata motivata dal giudice con la considerazione che, non avendo l’imputato inteso avvalersi della possibilità di definire in via amministrativa l’illecito a lui contestato, così mostrando la volontà di richiedere la verifica dibattimentale, il decreto penale sarebbe stato sicuramente oggetto di opposizione, per cui si sarebbe risolto in inutile dispendio di attività giurisdizionale). Cass. pen. sez. III 3 marzo 2010, n. 8288

Deve escludersi la natura di atto abnorme del provvedimento con cui il G.i.p.richiesto dal P.M. di emettere un decreto penale di condanna con contestuale istanza di restituzione delle cose sequestrate, restituisca gli atti rigettando la richiesta sul presupposto dell’obbligatorietà della confisca delle cose in sequestro, in quanto si tratta di un atto previsto dal sistema processuale (art. 459, comma terzo, c.p.p.), che non provoca alcuna stasi del procedimento. Cass. pen. sez. III 29 gennaio 2008, n. 4545

In tema di procedimento per decreto, nell’ipotesi in cui, a seguito di opposizione, l’opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest’ultimo il consenso del P.M.oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce l’esito necessario dell’opposizione quando difettino i presupposti per l’accesso agli altri riti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, siccome determinante un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il Gip, giudicata incongrua la pena concordata tra le parti, aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M.). Cass. pen. sez. IV 18 febbraio 2002, n. 6574

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti di persone indicate come residenti all’estero, sul presupposto della probabile revoca del decreto – ove emesso – a norma dell’art. 460, comma 4, c.p.p. L’art. 459, comma 3, c.p.p.infatti, nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del pubblico ministero e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo il relativo potere discrezionale, che deve quindi riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché il relativo esercizio sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio. (Fattispecie nella quale il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di imputati indicati semplicemente come «residenti in Germania», senza alcuna ulteriore precisazione. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, reputando appunto non abnorme la decisione del giudice, in quanto fondata su intuibili ragioni di economia processuale). Cass. pen. sez. III 19 aprile 2000, n. 1147

La persona offesa è legittimata a ricorrere per cassazione per violazione di legge contro il decreto penale emesso nonostante la sua rituale opposizione manifestata nell’atto di querela a tale forma di definizione del procedimento. Cass. pen. sez. II 23 gennaio 2013, n. 3415

È legittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza del termine di sei mesi dalla data di iscrizione dell’imputato nel registro delle notizie di reato, previsto dall’art. 459, comma 1, c.p.p. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. III 13 febbraio 2004, n. 5850

Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori delle ipotesi tassativamente previste e perchè determina una stasi processuale non rimuovibile se non con la impugnazione, il provvedimento del giudice il quale, nel dichiarare la nullità del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, disponga la regressione del procedimento, trasmettendo gli atti al pubblico ministero. Cass. pen. sez. IV 24 aprile 2003, n. 19268

Nel procedimento per decreto, nel caso in cui il GIP.richiesto dell’emissione del decreto penale di condanna, proceda al proscioglimento dell’imputato ex art. 129 c.p.p.la relativa sentenza può essere impugnata esclusivamente mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma secondo, del codice di rito. Cass. pen. sez. III 31 marzo 2003, n. 14887

In tema di procedimento per decreto, il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di decreto penale e disponga, ex art. 459, comma 3, c.p.p.la restituzione degli atti al P.M.è inoppugnabile, non essendo previsto in tale ipotesi alcun mezzo di impugnazione. Né detto provvedimento può ritenersi abnorme e, quindi, ricorribile in cassazione, posto che esso trova specifico riscontro normativo nell’art. 459, comma 3, c.p.p. e che non sussiste, pertanto, alcuna macroscopica difformità dai paradigmi fissati dall’ordinamento processuale, propria degli atti abnormi. Cass. pen. sez. III 26 febbraio 2003, n. 9061

È abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P.dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. L’art. 459, comma 3, c.p.p.infatti, prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ha coerentemente sancito, a causa dell’inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale, la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all’azione penale e alle sue modalità di esercizio. Cass. pen. sez. V 3 febbraio 2003, n. 4883

Il provvedimento con cui il Gip respinge la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, per mancata comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.quantunque erroneo – poiché fondato sulla illegittima estensione al procedimento di cui all’art. 459 c.p.p. di quanto previsto unicamente con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di citazione a giudizio – non è, tuttavia, suscettibile di gravame, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure sotto il profilo dell’abnormità, atteso che il provvedimento in oggetto costituisce l’esercizio di un potere riconosciuto al giudice dal terzo comma dell’art. 459 del codice di rito, ed altresì non determina, con la conseguente restituzione degli atti, alcun irresolubile stallo processuale, potendo il P.M. riattivare l’esercizio dell’azione penale nel modo più opportuno. Cass. pen. sez. V 31 agosto 2001, n. 32655

La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. IV 17 marzo 2015, n. 11236

La previsione di cui all’art. 459 c.p.p. – per la quale, in caso di mancato accoglimento della richiesta di decreto penale, il giudice, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.restituisce gli atti al P.M. – importa che, qualora il mancato accoglimento dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto rispetto a quello originariamente contestato, giacché altrimenti tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all’effetto preclusivo di cui all’art. 649 c.p.p. Cass. pen. sez. V 24 gennaio 2012, n. 2982

Qualora il G.i.p.richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna, prosciolga invece l’imputato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 459, comma terzo e 129 c.p.p.l’unica impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non l’appello, pur dopo l’abrogazione dell’art. 594 c.p.p. e la riformulazione dell’art. 593 stesso codice, seguita dalla declaratoria d’incostituzionalità con il ripristino della facoltà d’appello per il P.M. Cass. pen. sez. VI 10 dicembre 2008, n. 45679

Il Giudice per le indagini preliminari che ritenga di non accogliere la richiesta del secondo comma, c.p.p.perché una siffatta pronuncia è consentita solo nella fase conclusiva del dibattimento, a prescindere dal rito seguito. Cass. pen. sez. V 16 aprile 2003, n. 18059

Il giudice per le indagini preliminari può qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p.e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530, comma 2, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento – non essendo stata la prova ancora assunta – l’art. 129 non consente si attribuisca valore processuale. Cass. pen. Sezione Unite 25 ottobre 1995, n. 18

Il giudice per le indagini preliminari il quale, richiesto dell’emissione di decreto penale di condanna o dell’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p.ritenga che dagli atti, pur non risultando la prova positiva dell’innocenza della persona sottoposta a indagini, risulti quella negativa della sua colpevolezza, nel senso radicale dell’impossibilità di acquisirla, deve, per evidenti ragioni di economia processuale, emettere sentenza di proscioglimento, e non restituire gli atti al pubblico ministero, il quale, peraltro, ha la possibilità di ottenere una nuova riflessione sul tema proponendo ricorso per cassazione. Cass. pen. Sezione Unite 25 ottobre 1995, n. 18

Nel caso in cui il Gip, richiesto dell’emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell’imputato ex artt. 129 e 459, comma 3, c.p.p.l’unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma 2 dell’art. 568 stesso codice. Cass. pen. Sezioni Unite 23 giugno 1993, n. 6203

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M.salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità. (In applicazione del principio, è stata esclusa l’abnormità del provvedimento di restituzione degli atti giustificata dalla valutazione di incongruità della pena richiesta in relazione alla gravità della violazione contestata). Cass. pen. sez. IV 5 novembre 2014, n. 45683

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna disponendo la restituzione degli atti al P.M.per l’inosservanza del termine di sei mesi entro il quale l’istanza a norma dell’art. 459, comma primo, cod.proc.pen. deve essere presentata. Cass. pen. sez. VI 28 marzo 2014, n. 14764

È abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice, nel dichiarare la nullità del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, disponga la regressione del procedimento, trasmettendo gli atti al P.M. Cass. pen. sez. VI 30 dicembre 2008, n. 48452

Il disposto di cui all’art. 459, terzo comma, c.p.p.secondo cui, in caso di mancato accoglimento della richiesta di decreto penale, il giudice, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.restituisce gli atti al pubblico ministero, importa che, nel caso in cui il mancato accoglimento dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto rispetto a quello originariamente contestato, giacché altrimenti tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all’effetto preclusivo di cui all’art. 649 c.p.p. Cass. pen. sez. I 11 dicembre 2003, n. 47515   in Arch. nuova proc. pen. 2004, 216. Conforme, Cass. pen. sez. II, 28 novembre 1996, A. Difforme, Cass. pen. sez. VI, 23 settembre 1993

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo erroneamente che la richiesta di decreto penale debba essere preceduta dall’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.respinga la detta richiesta per la rilevata mancanza di tale adempimento e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero. Cass. pen. sez. I 16 giugno 2001, n. 24705

Il mancato rispetto del termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, entro il quale il pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari il decreto penale di condanna, legittima il non accoglimento della richiesta del P.M. e la restituzione degli atti allo stesso, pur avendo il termine di cui all’art. 459 c.p.p. natura ordinatoria e non producendo vizi sul decreto penale eventualmente emesso. Cass. pen. sez. III 21 aprile 2001, n. 16446

Non può qualificarsi abnorme il provvedimento con cui il Gip restituisce gli atti al P.M. per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi dell’art. 459 c.p.p.deve essere presentata la richiesta di decreto penale, atteso che la natura ordinatoria di tale termine (e la mancanza di sanzione per la sua inosservanza) non signi.ca che il medesimo non deve essere rispettato. Cass. pen. sez. III 4 febbraio 2000, n. 3933

Il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di decreto penale, con motivazioni di opportunità che invadono la competenza istituzionale della pubblica accusa, deve considerarsi abnorme in quanto esula dal sistema processuale vigente e stravolge la ripartizione fondamentale delle funzioni tra i soggetti del processo. Cass. pen. sez. III 6 giugno 1996, n. 2002

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