1. Decorsi i termini previsti dall’art. 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato (456) è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’art. 431, al giudice competente per il giudizio. 2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’art. 433 comma 2.
1. Decorsi i termini previsti dall’art. 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato (456) è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’art. 431, al giudice competente per il giudizio. 2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’art. 433 comma 2.