Art. 45 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Casi di rimessione

Articolo 45 - codice di procedura penale

(1) (2) 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.

Articolo 45 - Codice di Procedura Penale

(1) (2) 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.

Note

(1) L’art. 1, comma 5, della predetta legge 7 novembre 2002, n. 248, così dispone:
«La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale».
(2) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 7 novembre 2002, n. 248.

Massime

In tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale” di cui all’art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il presupposto per la rimessione l’adozione, in un diverso procedimento celebrato a carico del medesimo imputato, di un’ordinanza ex art.521, cod.proc.pen. con la quale il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, il tutto in un contesto in cui il pubblico ministero d’udienza aveva dichiarato il proprio pregiudizio nei confronti dell’imputato e di tutto il distretto giudiziario nel quale quest’ultimo aveva in precedenza svolto le funzione di presidente di tribunale). Cass. pen. sez. VI 27 giugno 2018, n. 29413

In tema di rimessione del processo, non può assumere valenza evocativa di un’incidenza di non parzialità del giudizio o di condizionamento della libera determinazione dei soggetti del processo, la circostanza che il Procuratore della Repubblica abbia espresso sostegno al Sostituto Procuratore designato – bruscamente “redarguito” in aula dall’imputato ­affancando il suddetto magistrato alla successiva udienza dibattimentale, trattandosi di evenienza processualmente consentita in ragione della impersonalità dell’ufficio del pubblico ministero. (Nell’occasione, la S.C. ha altresì precisato che non può essere considerata ipotesi di “turbativa” la temuta parzialità dell’ufficio del pubblico ministero, evocata dai ricorrenti anche in relazione ad una intervista rilasciata dal titolare dell’ufficio in solidarietà del PM d’udienza, in quanto una volta iniziata l’azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista “in toto” la sua esclusiva veste di parte, in senso tecnico, spinta dall’unico interesse di veder comprovata l’impostazione accusatoria). Cass. pen. sez. II 30 dicembre 2016, n. 55328

Non costituisce «gravi situazioni locali», ai sensi dell’art. 45 c.p.p. ed ai fini della rimessione del processo: a) né la circostanza che il P.M. abbia opposto il segreto istruttorio alla richiesta di documentazione avanzata da ispettori ministeriali, in quanto tale opposizione è del tutto legittima; b) né la circostanza che il P.M. sia stato denunciato dall’imputato per fatti connessi allo svolgimento delle indagini; c) né, infine, la circostanza che il P.M. abbia commesso atti asseritamente illegittimi nel corso del procedimento, in quanto tale eventualità rileva unicamente sul piano della utilizzabilità degli atti d’indagine ai fini della decisione. Cass. pen. sez. VI 17 novembre 2003, n. 47805

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di rimessione del processo a norma degli artt. 45 e ss. c.p.p. che sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile, per «elementi nuovi» vanno intesi non solo quelli sopravvenuti alla precedente che non sia stato possibile produrre all’udienza di discussione di essa, ma anche quelli a quest’ultima preesistenti, incolpevolmente ignorati e dei quali l’istante sia venuto a conoscenza dopo l’udienza medesima. Cass. pen. sez. VII 23 giugno 2003, n. 8151

Gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 ss. c.p.p.purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687  .

 

L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687

È irrilevante, ai fini della rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p.la grave situazione locale coeva alla fase procedimentale o addirittura anteriore ad essa, in quanto, in quel momento, il processo da rimettere eventualmente ad altra sede non esiste ancora. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687

È manifestamente infondata, in relazione all’art. 25, primo comma, Cost.la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 c.p.p.come modificato dall’art. 1 della legge 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest’ultimo ai fini della translatio iudicii è subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l’imparzialità del giudice, circostanza, quest’ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687

Le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di Cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice. Cass. pen. Sezioni Unite ord. 26 marzo 2003, n. 13687

La legge 7 novembre 2002 n. 248, avente ad oggetto la modi.ca della disciplina della rimessione del processo, si applica anche ai procedimenti di rimessione pendenti alla data della sua entrata in vigore. Cass. pen. Sezioni Unite ord. 26 marzo 2003, n. 1368

Anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è ammissibile la rimessione del processo, in virtù della natura pienamente giurisdizionale di esso e l’espresso richiamo, contenuto nell’art. 4, comma ottavo, della legge n. 1423 del 1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento. Cass. pen. sez. I 16 maggio 2000, n. 944

L’istituto della rimessione ha natura assolutamente eccezionale, in quanto rappresenta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25, comma primo, Cost.e può trovare applicazione solo in presenza di comprovate situazioni ambientali idonee a menomare effettivamente l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, mentre non assumono rilievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che i fattori inquinanti l’imparzialità del giudice devono riverberarsi sull’intero ufficio giudiziario astrattamenmte considerato, e non su singoli magistrati o su un singolo organo in cui l’ufficio si articoli, sì che il solo fatto dell’apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente a integrare la grave situazione locale tassativamente richiesta dall’art. 45 c.p.p.). Cass. pen. sez. I ord. 6 novembre 1997, n. 5682  .

In tema di rimessione del processo, deve escludersi che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della “traslatio iudicii”, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali. (Fattispecie in tema di reati di criminalità organizzata, nella quale la S.C. ha escluso la valenza eccezionale della pressione mediatica sul processo, contrassegnato da intemperanze nel dibattimento, osservando in particolare che i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, per la loro specifica competenza tecnico-professionale, sono in grado di distinguere ciò che attiene al piano della notizia da quello che riguarda strettamente la prova; a nulla valendo, infine, la circostanza che i membri del collegio giudicante siano magistrati di “prima nomina”, i quali esercitano le funzioni loro attribuite secondo disposizioni di legge e regolamentari, nonchè a seguito di un giudizio di idoneità a tale fine specificatamente espresso). Cass. pen. sez. II 30 dicembre 2016, n. 55328

In tema di rimessione del processo, la proposizione da parte dell’imputato di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con legge 27 febbraio 2015, n. 18, “grave situazione locale”, esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il trasferimento della res giudicanda ex art. 45 c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha anche escluso, incidentalmente, che l’esercizio di tale azione costituisca ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato). Cass. pen. sez. VI 23 aprile 2015, n. 16924

Non costituisce causa di rimessione del processo il coinvolgimento, quali imputati, di appartenenti alle forze dell’ordine, impegnati nell’istituzionale collaborazione con l’autorità giudiziaria, non trattandosi di situazione ambientale esterna al processo ed alla relativa dialettica. Infatti, la dedotta partecipazione di tali soggetti alle attività di indagine relative alla stessa vicenda costituisce un dato ineliminabile anche con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria, attenendo ad un particolare rapporto degli imputati con il processo in sé, e non con l’ufficio giudiziario presso il quale lo stesso si svolge ; tale situazione è, comunque, interna al processo e non presenta quei caratteri di abnormità idonei a pregiudicare l’imparzialità del giudice e la libera determinazione dei soggetti che partecipano al processo. Cass. pen. sez. V 30 marzo 2011, n. 13287

L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687

Ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l’effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687

È irrilevante, ai fini della rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p.la grave situazione locale coeva alla fase procedimentale o addirittura anteriore ad essa, in quanto, in quel momento, il processo da rimettere eventualmente ad altra sede non esiste ancora. Cass. pen. Sezioni Unite 26 marzo 2003, n. 13687  .

Istituti giuridici

Novità giuridiche