Art. 446 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Richiesta di applicazione della pena e consenso

Articolo 446 - codice di procedura penale

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1 o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo. (1)
2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. (2)
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

Articolo 446 - Codice di Procedura Penale

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1 o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo. (1)
2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. (2)
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

Note

(1) Il presente comma prima sostituito dall’art. 33, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296), è stato poi così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

 

Massime

La richiesta di patteggiamento è ripetibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell’art. 446, comma quarto, c.p.p. che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. L’unico limite è dato dal fatto che la richiesta abbia un contenuto diverso dalla precedente, dato che il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa. Cass. pen. sez. VI 28 gennaio 1999, n. 1167

In caso di opposizione a decreto penale di condanna la richiesta di patteggiamento non deve essere contenuta inderogabilmente nella dichiarazione di opposizione, ma può essere presentata entro il termine generalmente indicato dall’art. 446 c.p.p. per il giudizio alternativo ivi contemplato. Infatti la diversa formulazione adoperata nell’art. 565 comma 2 stesso codice per il giudizio dinanzi alla pretura rispetto a quella contenuta nell’art. 461 comma 2 per l’opposizione dinanzi al tribunale non presenta alcuna importanza, dovendosi ad essa attribuire significato identico in assenza di qualsiasi elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione sia pure ammissibile attese le caratteristiche di maggiore semplificazione del giudizio pretorile. Le cause di inammissibilità dell’opposizione, che costituisce un’impugnazione, devono essere tipizzate ed espressamente indicate, sicché tra esse non rientra l’omessa indicazione del rito prescelto, poiché non è stabilita. Pertanto, in assenza di un’espressa indicazione del rito prescelto, il giudice, nel procedimento davanti al pretore, dovrà dar corso al giudizio ordinario, mentre in quello dinnanzi al tribunale, al giudizio immediato. Infatti la formulazione del comma 1 dell’art. 464 c.p.p. non può essere ritenuta indicativa di un’esclusione anche nel procedimento davanti al tribunale della possibilità di scelta dei riti, giacché si riferisce soltanto all’ipotesi di scelta del giudizio immediato e non alle conseguenze derivanti dall’omessa indicazione del rito stabilite dalla seconda parte del comma 1 della stessa disposizione, mentre proprio all’art. 461 al comma 3 il legislatore utilizza la formula «può chiedere», espressione di una facoltà e non di un onere, al cui inadempimento non può conseguire alcuna decadenza o inammissibilità. Cass. pen. sez. III 1 marzo 1996, n. 2247

La richiesta di patteggiamento preannunciata nel corso dell’udienza preliminare ma mai formalizzata è inesistente, in quanto inidonea ad integrare una proposta negoziale, nè può essere rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto la sua proposizione “in limine litis” equivarrebbe alla presentazione di essa per la prima volta, in un momento in cui il suo compimento è ormai precluso (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva giudicato tardiva la richiesta di patteggiamento formulata in dibattimento dall’imputato che aveva ripetutamente preannunciato in sede di udienza preliminare la volontà di patteggiare, ottenendo a tal fine più volte un rinvio per acquisire il consenso del pubblico ministero, ma non aveva poi mai articolato la richiesta, nè aveva mai domandato che il pubblico ministero si pronunciasse su di essa). Cass. pen. sez. III 18 settembre 2015, n. 37879

È inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata dall’imputato dinanzi al giudice del dibattimento, instaurato in virtù di decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare, nella quale nessuna analoga richiesta sia stata avanzata, in quanto l’art. 448, comma primo, c.p.p. riconosce all’imputato la facoltà di rinnovare detta richiesta in caso di dissenso del P.M. o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta in “limine iudicii”. Cass. pen. sez. V 8 gennaio 2013, n. 795

In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi la pena richiesta dall’imputato a seguito di dibattimento celebrato per il mancato consenso del P.M.ritenuto dal giudice ingiustificato, è appellabile anche dall’imputato, atteso che la rinunzia a contestare l’accusa, implicita nella richiesta di patteggiamento, ha effetto solo e unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l’accordo tra le parti sulla pena da applicare. Cass. pen. sez. IV 16 novembre 2000, n. 4585

La richiesta di patteggiamento è ripetibile sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell’art. 446, comma quarto, c.p.p.che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. (Nella specie, una prima richiesta di patteggiamento era stata respinta nella considerazione della erroneità della qualificazione giuridica del fatto; successivamente le parti l’avevano riproposta con una diversa qualificazione e il tribunale l’aveva accolta). Cass. pen. sez. VI 24 giugno 1998, n. 7483

A mente dell’art. 446, comma 1, c.p.p. la richiesta di applicazione di pena patteggiata può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale termine è previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza, essendo stato richiesto il patteggiamento, e ritenuto legittimo dal pretore, in un’udienza cui il processo era stato rinviato da altra udienza di rinvio rispetto a quella in cui era stato dichiarato aperto il dibattimento). Cass. pen. sez. III 12 luglio 1997, n. 2158

In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell’art. 448, primo comma, seconda parte, c.p.p.applica all’imputato la pena da lui richiesta, a seguito di dibattimento per il dissenso del pubblico ministero, non può prescindere dalla valutazione degli elementi di giudizio propri della cognizione piena, quasi che quel giudizio si sia svolto al solo fine di apprezzare la congruità della pena proposta dall’imputato: questa verrà quindi applicata solo nel caso in cui ilgiudice ritenga, motivatamente, di dover pronunciare una sentenza di condanna. (Nella specie lo svolgimento del dibattimento era stato ritenuto funzionale al solo fine di «consentire al giudice di potere rettamente valutare la legittimità o meno del dissenso del P.M.»: la Cassazione ha annullato la sentenza in quanto veniva così ipotizzato un giudizio a cognizione semipiena). Cass. pen. sez. IV 20 maggio 1997, n. 699

In tema di termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di pena patteggiata, dato il limite stabilito perentoriamente dall’art. 446, comma primo, c.p.p.deve ritenersi fuori del sistema delineato dal legislatore un accordo tra le parti intervenuto solo all’esito del dibattimento. Ove ciò si verifichi, le convergenti richieste delle parti, formulate in sede di discussione finale, vanno considerate alla stregua di conclusioni rassegnate ex art. 523 c.p.p.e come tali possono essere valutate dal giudice. Cass. pen. sez. VI 24 aprile 1997, n. 3892

In tema di patteggiamento, quando la richiesta sia stata formulata antecedentemente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e l’altra parte abbia dato il suo consenso, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nell’ipotesi in cui vi sia stato invece il dissenso del P.M.«dopo la chiusura del dibattimento di primo grado» può ritenerlo ingiustificato ed accogliere l’istanza dell’imputato ovvero decidere nel merito. Ne consegue che, qualora il P.M. abbia dissentito, il giudice ha comunque l’obbligo di procedere all’intero dibattimento ed all’esito o applicare il patteggiamento o condannare l’imputato secondo il rito ordinario. Nella motivazione della sentenza dovrà inoltre spiegare le ragioni dell’accoglimento ovvero del rigetto della richiesta di patteggiamento ed esprimere il suo convincimento sulla correttezza della contrarietà, espressa dall’accusa. Non dovrà invece emettere ordinanza preliminare, per dichiarare esatto il dissenso stesso, poiché soltanto dopo il dibattimento potrà formulare un giudizio completo. Qualora tuttavia preliminarmente pronunci il predetto provvedimento, dovrà poi, al termine del dibattimento medesimo, trasfonderlo o rinnovarlo adeguatamente nella sentenza. La eventuale mancanza si pro.la come carenza di motivazione, alla quale, in caso di impugnazione, deve porre rimedio la corte d’appello. (La Cassazione ha annullato la sentenza della corte d’appello per difetto di motivazione). Cass. pen. sez. III 29 luglio 1994, n. 8494

La sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 448, primo comma, c.p.p.il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M.applica all’imputato la pena da questi richiesta, è del tutto equiparabile, pur se fondata su una plena cognitio, a quella pronunciata ai sensi dell’art. 444; ragion per cui il dispositivo, così come si verifica per quest’ultima, non può contenere una esplicita affermazione di condanna, ma deve soltanto dare atto dell’applicazione della pena richiesta. Cass. pen. sez. VI 13 gennaio 1994, n. 190

Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non possono considerarsi sentenze dibattimentali, tranne il caso in cui il giudice provveda dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio d’impugnazione, ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta dall’imputato. Con l’espressione «nel giudizio» di cui all’art. 448 primo comma c.p.p. si fa riferimento a sentenza emessa, non già nel dibattimento, ma nella fase degli atti preliminari al dibattimento, comunque non oltre la dichiarazione di apertura dello stesso, potendosi solo fino a tale momento formulare la richiesta di applicazione della pena. Cass. pen. sez. IV 20 aprile 1993, n. 412

In tema di patteggiamento, allorché vi sia stato il dissenso del pubblico ministero ed il dissenso stesso risulti ingiustificato, la pena richiesta dall’imputato può essere egualmente applicata, ma soltanto in dibattimento ed all’esito di questo, e non nel corso delle indagini preliminari. Cisi desume dal disposto degli artt. 447 e 448 c.p.p.secondo il quale la ratio che informa detta disciplina sta nella idoneità soltanto del giudizio conseguente all’esito del dibattimento a fornire al giudice gli elementi necessari per concludere sul difetto di giustificazione del dissenso del P.M. e, quindi, per applicare la pena richiesta. (Fattispecie in cui il Gip nonostante il dissenso del P.M. aveva accolto all’udienza preliminare la richiesta di applicazione della pena formulata dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto; la Cassazione ha annullato la relativa sentenza enunciando il principio di cui in massima). Cass. pen. sez. I 15 ottobre 1992, n. 3472

Il rifiuto del pubblico ministero di aderire ad una proposta di patteggiamento non è in alcun caso censurabile quando detta proposta non sia stata portata a conoscenza del giudice sì da mettere quest’ultimo in condizione di valutare, all’esito del giudizio svolto nelle forme ordinarie, la giustificatezza o meno del rifiuto stesso. Cass. pen. sez. IV 3 ottobre 1992, n. 878

Con riferimento alla normativa sul cosiddetto «patteggiamento allargato» prevista dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, è da ritenersi che l’art. 5, comma 1, del predetto provvedimento, nel consentire nella prima udienza utile la richiesta di cui all’art. 444 c.p.p. anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine previsto dall’art. 446, comma 1, c.p.p.si riferisca esclusivamente al giudizio di primo grado. Se ne deduce pertanto che un patteggiamento nei giudizi di impugnazione, necessariamente diverso da quello disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p.richieda una espressa previsione normativa ed una disciplina specifica non rinvenibile nella citata L. n. 134/2003. Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 2003, n. 47282

Nell’ipotesi del c.d. «patteggiamento in appello» (previsto dagli artt. 599 e 602 c.p.p.e caratterizzato dalla medesima natura pattizia dell’ipotesi regolamentata dall’art. 444 c.p.p.), non è consentito all’imputato rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all’accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull’inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (prospettata come nullità di carattere generale ed insanabile, riconducibile all’attività del P.M. e all’esercizio dell’azione penale), atteso che, in tal modo, l’imputato tende a conseguire l’effetto, incompatibile con l’irrevocabilità e immodificabilità del consenso prestato, di rimettere in discussione l’accordo già raggiunto. Cass. pen. sez. III 5 giugno 2000, n. 6609

Dal disposto dell’art. 448, c.p.p. (che prevede che il giudice in primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta dall’imputato, pronuncia sentenza con la quale applica detta pena) scaturisce il principio secondo cui anche in sede di impugnazione deve essere comunque riconosciuto all’imputato che ne abbia fatto richiesta ex art. 444, comma primo, c.p.p.anche al di fuori del dissenso ingiustificato del P.M.il diritto alla riduzione di pena, quando il giudice riconosca che la richiesta era fondata sia in relazione alla quali.ca del reato che alla pena da applicare. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado non aveva accolto l’accordo delle parti ritenendo non corretta la qualificazione giuridica del fatto dalle stesse prospettata, mentre il giudice di appello aveva invece qualificato il reato e determinata la pena nello stesso modo previsto dall’accordo suddetto, riconoscendone implicitamente la validità e la congruità, ma non aveva provveduto ad applicare la riduzione di pena conseguente all’adozione del rito di cui all’art. 444 c.p.p.; la Cassazione ha censurato per tale ultimo aspetto la decisione del giudice di appello enunciando il principio di cui in massima). Cass. pen. sez. VI 4 settembre 1992, n. 9353

In tema di patteggiamento, l’art.446 comma primo cod.proc.pen. prescrive che la richiesta di applicazione della pena conseguente a giudizio immediato deve essere formulata entro il termine di decorrenza di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione. Cass. pen. sez. VI 10 febbraio 2016, n. 5541

In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell’imputato, che deve essere manifestato con forme vincolate e predefinite; pertanto, la volontà dell’interessato deve essere necessariamente espressa personalmente o, in mancanza, tramite procuratore speciale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata dall’imputato, rilevando che l’atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura “conferisce procura speciale”, non recava alcuna espressione che legittimasse il professionista alla definizione del procedimento con pena concordata, mentre, ai sensi dell’art. 122 c.p.p.la procura deve contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e deve, dunque, far riferimento al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.). Cass. pen. sez. V 5 giugno 2000, n. 1369

In tema di patteggiamento, la necessità di sottoscrizione della richiesta dell’imputato, autenticata nelle forme previste dall’art. 583, comma 3, c.p.p.sorge nelle ipotesi di richiesta formulata per iscritto fuori del rapporto diretto e personale tra parte e giudice, istituzionalizzato in un atto del procedimento, formalizzato in un verbale, in cui sono gli stessi verbalizzanti che «autenticano» richiesta e sottoscrizione. (Nella specie, è stata ritenuta valida la richiesta formulata dalla parte personalmente nel corso dell’interrogatorio reso al Gip e verbalizzata dal giudice). Cass. pen. sez. VI 20 luglio 1995, n. 2113

Poiché nessuna formula sacramentale è prevista per il conferimento della procura speciale di cui all’art. 446 c.p.p. per la richiesta di applicazione della pena concordata, la nomina del difensore di fiducia e la contestuale istanza dell’imputato di applicazione della pena, con autenticazione della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, integrano la procura speciale prescritta dalla disposizione suddetta. Cass. pen. sez. II ord. 28 ottobre 1994, n. 3678

In tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. è tale per cui la stipulazione del patto fra l’imputato, personalmente (o a mezzo di procuratore speciale), e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. (Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell’udienza di convalida dell’arresto, la Corte, alla stregua dell’enunziato principio, ha chiarito che l’omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore (anche di ufficio) che garantisca la conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell’imputato rispetto alla quale (salvo il caso di procura speciale) il difensore non può surrogarsi). Cass. pen. sez. VI 30 maggio 2000, n. 1445

La competenza a decidere sulle richieste di applicazione della pena e di giudizio abbreviato, avanzate dall’imputato rispettivamente in via principale e in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della prima istanza, appartiene al Gip, atteso che solo dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 458, comma 1, c.p.p. e dal combinato disposto di tale articolo e dell’art. 446, comma 1, c.p.p.il giudice si spoglia del procedimento, disponendo, ex art. 457 c.p.p.la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Cass. pen. sez. I 27 febbraio 2003, n. 9243

Il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta è condizionato dalla esistenza di una richiesta con il consenso dell’altra parte formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nulla impedisce che dopo il rigetto di una richiesta ne venga formulata un’altra: ciò può avvenire sia in una fase diversa, come quando il rigetto avviene nell’udienza preliminare e la nuova richiesta è formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia nella stessa fase. Non vi sono quindi ostacoli a che, dopo il rigetto da parte del giudice del dibattimento di una prima richiesta, la parte ne formuli un’altra, sempre che ciò avvenga prima che il presidente dichiari aperto il dibattimento. (Nella specie la Suprema Corte, nel disattendere la tesi del ricorrente circa l’irritualità del procedimento adottato, ha ritenuto irrilevante il fatto che la nuova richiesta fosse stata formulata nell’udienza successiva a quella in cui la prima richiesta era stata rigettata, poiché quando era stata formulata la nuova richiesta ancora non vi era stata la dichiarazione di apertura del dibattimento). Cass. pen. sez. V 4 maggio 1992, n. 5154

La parte che richiede l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. è tenuta ad attribuire al fatto-reato la sua corretta qualificazione giuridica, indipendentemente dal nomen juris indicato nel libello dell’accusa, non essendo lo stesso in alcun modo vincolante. Ne consegue che, in caso di dissenso del P.M. su tale richiesta e di conseguente instaurazione del dibattimento, qualora in questa sede intervenga (in caso di istruttoria od al momento delle conclusioni) modifica del solo titolo del reato, l’imputato non ha diritto ad ottenere un termine a difesa, specie per riproporre la richiesta di applicazione della pena. Cass. pen. sez. VI 24 settembre 1994, n. 10097

In tema di patteggiamento, una volta che le parti abbiano sottoposto all’organo giudicante le loro richieste, queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, l’entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Tale conclusione vale sia per l’imputato, sia per il pubblico ministero, per il quale, salva l’impugnazione per erronea applicazione formale di norma di diritto, non sussiste alcun concreto interesse che possa rendere ammissibile una doglianza concernente l’inadeguatezza della determinazione di pena. Ed invero, anche per la parte pubblica l’interesse ad impugnare deve essere collegato alla condotta processuale prefigurata dalle norme relative allo speciale rito del patteggiamento, sicché esso va correlato non solo agli interessi coordinati allo scopo del processo, ma anche a che detto scopo si realizzi con il minimo impiego di attività e di tempo per ridurre al massimo il costo del processo. Ne consegue che, nell’ottica della pena patteggiata, ciascuna delle parti deve, preventivamente all’accordo da sottoporre all’organo giudicante, operare una scelta con coerente rinuncia ad alcune delle facoltà esercitabili nel rito previsto come normale dall’ordinamento processuale, di guisa che, costituendo la concorde richiesta presentata alla valutazione del giudice l’espressione dell’interesse delle parti come sopra specificato, ogni successivo ripensamento sul suo contenuto non soltanto non può costituire motivo di impugnazione, ma anche quali.ca il gravame come privo di interesse, avendo la parte già rinunciato, partecipando all’accordo con la controparte, a tale sua facoltà. Cass. pen. sez. I 26 febbraio 1998, n. 6545

La richiesta di applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta che su di essa sia stato manifestato il consenso dell’altra parte, in quanto le dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l’assunzione, da parte dell’indagato, della qualità di imputato e l’esercizio dell’azione penale, non può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiede l’intervento del giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere né revocato, né modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale. Cass. pen. sez. III 27 gennaio 1998, n. 4199

La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.in quanto prelude alla formazione di un negozio giuridico processuale, è di norma revocabile fino a quando non intervenga il consenso dell’altra parte, ma non lo è più quando tale consenso sia stato espresso, perché ciò determina la formazione del negozio, i cui effetti nel procedimento sono irrevocabili ancora prima della relativa decisione giudiziale. La richiesta, formulata dall’imputato, è inoltre irrevocabile anche in caso di mancato consenso del pubblico ministero, una volta che si dia ingresso al dibattimento: diversamente, sarebbe vanificato il potere-dovere del giudice di verificare al termine del dibattimento, o anche nel giudizio di impugnazione, se il dissenso del pubblico ministero fosse o meno giustificato e la pena richiesta dall’imputato fosse o meno congrua. Cass. pen. sez. VI 24 aprile 1997, n. 3892

La richiesta di applicazione di pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la rati.ca del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente. Cass. pen. sez. I 22 agosto 1994, n. 2417

In tema di cosiddetto patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e seguenti c.p.p.la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile quando su di essa sia stato espresso il consenso dell’altra parte. Cass. pen. sez. V 27 settembre 1993, n. 2379

Poiché il consenso all’applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p. 1988) è irrevocabile, come si desume dagli artt. 446, comma quinto, e 447, comma terzo, stesso codice, è abnorme il provvedimento del Gip, che, a seguito della revoca del consenso da parte dell’imputato, dispone la restituzione degli atti al P.M. «perché proceda nelle forme ordinarie», in quanto fa regredire il processo ad una fase irrevocabilmente superata. Cass. pen. sez. III 12 giugno 1992

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del nuovo codice di procedura penale, le determinazioni delle parti ed il giudizio motivato sulle stesse non possono più essere messe in discussione dalle medesime mediante censure che tendono ad incidere sulla entità della pena concordata, sulla esistenza di ulteriori attenuanti, su un diverso e più favorevole giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti. Cass. pen. sez. III 6 aprile 1992, n. 411

La richiesta di patteggiamento non è più revocabile quando su di essa sia stato espresso il consenso dell’altra parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili e tali effetti si verificano nel caso regolato dall’art. 447 c.p.p. prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta, perché con il consenso del pubblico ministero il procedimento si avvia ad un epilogo anticipato, che, con l’assunzione della qualità di imputato (art. 60 c.p.p.) e l’esercizio dell’azione penale (art. 405, comma primo, c.p.p.), non consente un ritorno alla fase delle indagini preliminari. In tal senso si traggono consistenti argomenti anche dall’art. 447, ultimo comma, c.p.p.il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest’ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, raggiunto l’accordo, sia possibile revocare la richiesta. Cass. pen. sez. V 13 marzo 1992, n. 1801

Nell’ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento della pena sia stata accettata dall’altra parte, non è più possibile la revoca unilaterale del consenso prestato. L’art. 447 ultimo comma c.p.p. 1988 prevede infatti che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest’ultima non è revocabile. Tale disposizione sarebbe del tutto inutile se intervenuta l’accettazione, ognuna delle due parti potesse successivamente revocare il consenso. L’istituto del patteggiamento è d’altronde finalizzato ad assicurare la massima semplificazione processuale e la conseguente rapida definizione dello stesso, scopi che verrebbero ad essere vanificati dalla introduzione di comportamenti ad esso contrari. La comparizione delle parti in sede di udienza di patteggiamento o la possibilità di sottoporre al giudice ogni utile conclusione per l’eventuale (art. 444, comma secondo c.p.p. 1988) applicazione dell’art. 129 c.p.p. (immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) non alterano le caratteristiche salienti della disciplina, che è in linea con la logica negoziale, secondo la quale il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione (art. 1326 c.c.). Cass. pen. sez. III 14 dicembre 1991

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