Art. 445 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

Articolo 445 - codice di procedura penale

1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie (19, 20 c.p.) e di misure di sicurezza (215 c.p.), fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale (1). Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1 ter (2).
1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. (5)
1 ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317 bis del codice penale (3).
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, (4) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (att. 136, 137).

Articolo 445 - Codice di Procedura Penale

1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie (19, 20 c.p.) e di misure di sicurezza (215 c.p.), fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale (1). Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1 ter (2).
1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. (5)
1 ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317 bis del codice penale (3).
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, (4) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (att. 136, 137).

Note

(1) L’originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis, dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 12 giugno 2003, n. 134.
(2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 4, lett. e), n. 1), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 4, lett. e), n. 2), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.
(4) Le parole da: «, ove sia stata irrogata …» fino a: «a pena pecuniaria,» sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. b), della L. 12 giugno 2003, n. 134.
(5) Il presente comma aggiunto dall’art. 2, L. 12.06.2003, n. 134 con decorrenza dal 29.06.2003, è stato così sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 cod. proc. pen. comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva. Cass. pen. sez. III 13 febbraio 2013, n. 7067

Il divieto di iscrizione delle sentenze previste dall’art. 445 c.p.p. nei certificati generali e penali richiesti dall’interessato prescinde da una espressa statuizione del giudice, scaturendo automaticamente dall’art. 689 c.p.p. che al comma secondo, lett. a) n. 5 e lett. b) dispone che i certificati generali e penali, spediti ad istanza di privati, debbono contenere tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione, tra l’altro, di quelle riguardanti le sentenze emesse nell’ambito del procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 26 marzo 1993, n. 3033

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all’art. 175 c.p.essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa ope legis dell’art. 689, comma secondo, c.p.p.il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall’art. 445 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 3 novembre 1992, n. 10650

In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso avverso il diniego del beneficio della non menzione della condanna, di cui all’art. 175 c.p.poiché la prescrizione esecutiva, cui il beneficio stesso tende, è realizzata dalla legge stessa che – con l’art. 689 comma secondo lett. a) n. 5 e lett. b) nuovo c.p.p. – prevede che nei certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, non siano riportate – tra l’altro – le «sentenze previste dall’art. 445», ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta. Cass. pen. sez. V 19 settembre 1992, n. 9531

In tema di patteggiamento, la previsione di cui all’art. 445 cod. proc. pen. – per la quale l’applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali – si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Cass. pen. sez. V 16 febbraio 2015, n. 6787

In tema di patteggiamento, è legittimo il provvedimento del giudice che, nell’applicare la pena richiesta e condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica. Cass. pen. sez. V 20 novembre 2014, n. 48375

Nel caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell’imputato in carcere durante la custodia cautelare possono essere poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall’amministrazione penitenziaria ontologicamente distinti dalle spese del procedimento, che si riferiscono all’attività dell’Autorità giudiziaria, per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall’art. 445 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 14 aprile 2003, n. 17650

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l’azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. Cass. pen. sez. VI 2 giugno 2000, n. 6580

In tema di liquidazione delle spese alla parte civile in caso di patteggiamento, poiché l’art. 153 att. c.p.p. prevede che dette spese debbano essere liquidate sulla base della nota che l’interessato è tenuto a presentare, il giudice non può procedere di ufficio, in mancanza di tale nota o anche in presenza di una nota-spese apparente e formale, alla liquidazione. Invero, poiché la nota ha la funzione di porre il giudice in grado di liquidare, nel rispetto del contraddittorio, spese ed onorari di avvocato, in relazione alla attività processuale effettivamente svolta, tale funzione non può dirsi soddisfatta sulla base di una nota generica e non documentata. D’altra parte, se pure nel giudizio ordinario può essere ammessa liquidazione forfettaria e di ufficio (vale a dire, pur in mancanza di una richiesta e di una specifica nota), ciò non appare possibile nella ipotesi di applicazione concordata della pena. Infatti, nel primo caso, la liquidazione è in relazione alla sentenza di condanna dell’imputato, anche per quel che riguarda le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre nel secondo caso, da un lato, l’applicazione della pena non ha natura di condanna (dal momento che il giudice rati.ca l’accordo intercorso tra le parti, prescindendo dall’accertamento giudiziale del reato e dalla responsabilità dell’imputato), dall’altro, è precluso ogni potere di cognizione e decisione al giudice stesso in ordine alla domanda della parte civile. Cass. pen. sez. V 1 aprile 1999, n. 7284

Con la sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti il giudice condanna, altresì, l’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che si sia eventualmente costituita in giudizio, salvo che non reputi discrezionalmente di doverne operare la compensazione. Ne consegue che la pronuncia delle statuizioni contenute nella sentenza ex articolo 444 c.p.p. in favore della parte civile, deve essersi necessariamente rappresentata ed accettata da parte dell’imputato che abbia avanzato l’istanza o vi abbia aderito, venendo quindi a far parte, anche sotto tale profilo, dei termini del negozio plurilaterale di natura processuale. Cass. pen. sez. VI 2 marzo 1999, n. 2815

Al cosiddetto patteggiamento in appello di cui all’art. 599, quarto comma, c.p.p. non è applicabile la disciplina sulla regolamentazione delle spese prevista dall’art. 445 c.p.p. per il patteggiamento della pena richiesto in primo grado. Ciò in quanto la disciplina prevista dall’art. 445 c.p.p. deroga a quella generale stabilita dall’art. 535 c.p.p. in materia di condanna alle spese processuali, dagli artt. 28-38 in materia di pene accessorie e dagli artt. 215-240 c.p.in materia di misure di sicurezza; e proprio per la sua natura derogatoria non può essere estesa al di fuori dei casi espressamente previsti. Cass. pen. sez. III 7 aprile 1998, n. 4178

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, le spese per la conservazione e la custodia delle cose sequestrate non rientrano tra le spese del procedimento in senso stretto che ex art. 445 c.p.p.l’imputato non è tenuto a pagare. Dette spese vanno anticipate dallo Stato il quale ha diritto alla rivalsa delle stesse. (Nella fattispecie, emessa sentenza ex art. 444 c.p.p.con cui era stata ordinata la restituzione all’imputato del veicolo sequestrato, vi era stata la successiva liquidazione al custode giudiziario di una somma di denaro, posta dal pretore a carico dello stesso prevenuto. A seguito di opposizione del custode, il quale aveva sostenuto che doveva essere rimborsato direttamente dallo Stato, era stata confermata sul punto la precedente ordinanza. Su ricorso per cassazione del custode, il Supremo Collegio ha annullato il provvedimento pretorile nella parte in cui, limitatamente al rapporto Stato-custode, non aveva posto l’anticipazione delle spese di custodia e conservazione a carico dello Stato). Cass. pen. sez. IV 21 aprile 1995, n. 1418

Le spese relative al mantenimento in carcere dell’imputato durante la custodia cautelare non rientrano fra le spese del procedimento e pertanto devono essere poste a suo carico in caso di sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti. Cass. pen. sez. I 21 luglio 1993, n. 7127

A seguito della sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 della Corte costituzionale, il giudice nell’applicare la pena secondo la richiesta delle parti, deve liquidare le spese in favore della parte civile eventualmente costituita, condannando l’imputato al rimborso delle spese, salvo che egli reputi, in base ad apprezzamento discrezionale, di doverle compensare. Ne deriva che il soggetto privato che abbia avanzato la relativa istanza non può non essersi rappresentato ed avere accettato la statuizione de qua, che, obbligatoriamente consegue al patteggiamento. In particolare va ritenuto che all’imputato il quale, a fronte di avvenuta costituzione di parte civile e presentazione della nota spese, nulla abbia eccepito, sia preclusa qualsiasi censura in origine alla congruità della conforme liquidazione: cistante la stretta connessione di quest’ultima con l’accordo proposto e recepito. Cass. pen. sez. V 18 gennaio 1999, n. 6375

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile, per il fatto che viene «estromessa» dal processo penale (salve le spese), non ha motivo di dolersi circa la procedura di cui agli artt. 444 ss. c.p.p.sicché, a maggior ragione, non pudolersi per una istanza di provvisionale, che presuppone il rituale esercizio dell’azione civile per danni. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, la parte civile aveva lamentato che il pretore non avesse provveduto sull’istanza di provvisionale). Cass. pen. sez. IV ord. 23 febbraio 1993, n. 1556

Il fatto che, ai sensi dell’art. 444, comma 2, ultima parte, c.p.p. e della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1990, n. 443, in caso di applicazione della pena su richiesta, il giudice debba condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, non implica che egli non abbia anche il potere-dovere di valutare, preliminarmente, a fronte della manifestata opposizione dell’imputato, se la costituzione di parte civile sia stata o meno legittima. Cass. pen. sez. IV 31 marzo 1998, n. 814

La parte civile ha interesse ad interloquire, nel procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti, su ogni questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in altra sede: la qualificazione giuridica del fatto, il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e la stessa sospensione condizionale dell’esecuzione della pena (nella misura in cui può essere subordinata, all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ex art. 165 c.p.), sono infatti questioni che possono influire concretamente sul titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. Pertanto, a prescindere dall’esigenza per la parte di recuperare le spese sostenute per le attività prodromiche alla costituzione nel giudizio penale, quest’ultima è sempre utile e dunque ammissibile dopo il raggiungimento dell’accordo fra imputato e pubblico ministero. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato integralmente compensate le spese di parte civile, ritenendo non necessaria la sua costituzione dopo la richiesta di patteggiamento già accettata dal pubblico ministero). Cass. pen. sez. V 5 settembre 1996, n. 3305

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell’art. 444, comma 2, c.p.p.il giudice con la decisione con la quale applica la pena, «condanna» l’imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che sia eventualmente costituita, salvo che non reputi, a seguito di un suo esclusivo discrezionale apprezzamento, di doverne operare la compensazione. Ne deriva che la pronuncia della statuizione, che – almeno di norma – è obbligatoriamente conseguente alla sentenza di applicazione della pena, debba necessariamente essersi rappresentata e accettata da parte dell’imputato che abbia avanzato l’istanza del rito speciale o che a questa abbia aderito, se proposta dall’altra parte, venendo quindi a far parte, conseguenzialmente e pur se non espressamente, dei termini del negozio plurilaterale. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricorso avverso statuizione di condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile). Cass. pen. sez. III ord. 6 giugno 1996, n. 2000

In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell’accordo tra imputato e pubblico ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l’entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l’imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità. Cass. pen. sez. VI 11 gennaio 2001, n. 3057

Nel caso che nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell’imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l’azione penale viene definita con il rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essendo seguita da una decisione di affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Cass. pen. sez. IV 12 novembre 1999, n. 13013

L’omissione, nella sentenza che applica la pena a richiesta delle parti, dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, può essere sanata con la procedura di correzione degli errori materiali. Cass. pen. sez. III 7 dicembre 1995, n. 3752

L’art. 445, comma 1, c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Pertanto, ove il giudice, pur applicando la pena richiesta dalle parti, pronunci sentenza di condanna, incorre in un mero errore materiale suscettibile di correzione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’imputato, tendente all’annullamento della sentenza resa ex art. 444 c.p.p.). Cass. pen. sez. V ord. 25 agosto 1994, n. 3794

All’omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali. (Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del P.G.disponendo l’integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l’ordine di confisca). Cass. pen. sez. I 23 agosto 1994, n. 2881

La mancanza, nella sentenza emessa all’esito di patteggiamento ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.di alcuno degli elementi essenziali necessari ad individuare, soggettivamente ed oggettivamente, la decisione adottata nel caso di specie, costituisce errore materiale che va sanato – quando sia possibile e qualora ne sussistano le condizioni – con il procedimento per la correzione, ovvero, per la rettificazione di errore non determinante annullamento. Cass. pen. sez. VI 12 aprile 1991, n. 4162

In tema di patteggiamento, l’avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l’art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico. Cass. pen. sez. VI 9 ottobre 2017, n. 46400

In caso di applicazione della pena su richiesta, la successiva estinzione del reato, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.pur operando ope legis, in presenza dei presupposti di legge, richiede comunque che la sussistenza di tali presupposti sia accertata con pronuncia giudiziale, da adottarsi previa acquisizione, se necessario, anche d’ufficio, degli elementi atti a dimostrarla o ad escluderla. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso dell’interessato, ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, ritenendo che essa non fosse necessaria e che, comunque, non fosse possibile accertare l’avvenuta commissione o meno di reati nel quinquennio, non essendo all’uopo sufficienti le mere risultanze del certificato penale). (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. I 30 agosto 2005, n. 32801

In tema di sentenza di patteggiamento, l’estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. all’utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 c.p. circa la concedibilità di un secondo beneficio. Cass. pen. Sezioni Unite 3 maggio 2001, n. 31

L’ultima parte del comma primo dell’art. 445 c.p.p. stabilisce che «salvo diverse disposizioni di legge» la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti «è equiparata a una pronuncia di condanna». Ne consegue che essa spiega gli effetti di una vera e propria condanna ai fini sia della concessione di successive sospensioni condizionali di pene sia della revoca di sospensioni precedentemente accordate. (La Cassazione ha rilevato che l’esattezza dell’interpretazione di cui in massima è confermata dal comma secondo del detto art. 445, il quale, per il caso di estinzione del reato per il quale sia stata «patteggiata» la pena, dispone che non osta comunque alla concessione di una ulteriore sospensione condizionale la sola applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, e non anche quella di una pena detentiva). Cass. pen. sez. VI 26 settembre 1991, n. 10009

In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002. Cass. pen. sez. III 9 febbraio 2012, n. 5040

Nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti c.p.p.l’esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e cianche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che ad essa non spetta il potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell’ambito dell’impugnazione, deve essere specifico). Cass. pen. Sezioni Unite 3 novembre 1998, n. 11493

In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda solo la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza. Ne deriva che dall’annullamento consegue il rinvio del giudizio al giudice a quo e non già la trasmissione degli atti allo stesso giudice dopo le pronunce di annullamento senza rinvio. Cass. pen. sez. V 27 maggio 1998, n. 2268

In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda soltanto la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza. Cass. pen. sez. V 19 giugno 1997, n. 2491  .

La sentenza applicativa della pena patteggiata non può essere impugnata per cassazione sotto il profilo dell’erronea applicazione della legge posto che la struttura del procedimento penale in questione è incompatibile con la previsione di una legittimazione ad impugnare il provvedimento che accolga la richiesta di applicazione della pena, così indicata dalle parti. Cass. pen. sez. III 13 gennaio 1996, n. 4187

Qualora il giudice emetta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato all’imputato, l’accordo tra le parti è da considerare caducato, in quanto fondato, in un punto essenziale, su un evidente errore di diritto, che comporta l’annullamento della sentenza e il venir meno dell’accordo medesimo. (Fattispecie relativa a fatto di pretesa violazione dell’art. 3 della L. 110 del 1975 – alterazione delle caratteristiche meccaniche di un’arma-giocattolo, mediante sostituzione della canna occlusa con altra in acciaio, libera, nonché carica delle cartucce a salve con corpi metallici, in modo da aumentare la potenzialità di offesa – in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che o ci si trovi in presenza di una vera e propria trasformazione in arma da sparo, con la conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 23 della citata L. n. 110 del 1975, di competenza del tribunale, ovvero non sia stata realizzata alcuna arma da sparo, con la conseguenza che non è configurabile alcuna ipotesi di reato). Cass. pen. sez. I 11 ottobre 1995, n. 4606

Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale (art. 624, comma 1, c.p.p.) di sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per errata determinazione della pena, la individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, così come risultanti dall’atto di accusa e ritenute esatte dal primo giudice, costituiscono giudicato parziale. Ne consegue che non è consentito alle parti, in sede di nuova richiesta di applicazione di pena, mutare la originaria configurazione del fatto, presupposto essenziale dell’annullamento parziale. Cass. pen. sez. VI 18 luglio 1995, n. 7960

Qualora il giudice abbia applicato la pena nei termini di cui all’accordo intervenuto tra le parti, l’imputato ha la facoltà di denunciare in sede di legittimità l’esistenza di vizi della decisione attinenti a situazioni che ne imponevano il proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.; al di fuori di tale ipotesi resta preclusa ogni questione sulla legittimità od antigiuridicità della condotta. Cass. pen. sez. I 2 maggio 1995, n. 1661

La richiesta di applicazione di pena o l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la rati.ca del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente. Ne consegue che la parte che vi ha dato origine o vi ha aderito, avendo rinunciato a far valere le proprie eccezioni e difese, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi relative ai fatti dati per presupposti, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute. (Fattispecie relativa a lamentata violazione dell’art. 129 c.p.p.per avere il giudice asseritamente omesso di motivare sulla esistenza di cause di non punibilità). Cass. pen. sez. I 28 aprile 1995, n. 1549

In tema di patteggiamento, l’illegalità della pena concordata dalle parti ed erroneamente convalidata dal giudice comporta che la richiesta doveva essere rigettata in toto e che, in conseguenza, in sede di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza, non potendosi far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 619 c.p.p. per applicare, d’ufficio, una misura della pena esulante dall’accordo intervenuto, in quanto l’imputato, di fronte ad essa, potrebbe non rinnovare la richiesta, ai sensi dell’art. 444 stesso codice, e optare per il rito ordinario. (Fattispecie relativa a detenzione a fine di commercio di fuochi pirotecnici senza licenza dell’autorità, per la quale era stata inflitta la pena, inferiore al minimo edittale, di venti giorni di arresto e lire 50.000 di ammenda). Cass. pen. sez. I 28 aprile 1995, n. 1571  . Conforme, Cass. pen. sez. III, 19 ottobre 1990, n. 3702

L’entità della pena applicata, in puntuale aderenza alla richiesta delle parti, può essere posta in discussione con il ricorso per cassazione solo sotto il profilo della congruità e, pertanto, non può essere sottoposta a critiche per valutazioni di merito attinenti ai criteri seguiti, in conformità della richiesta, per pervenire alla determinazione finale, quali quelle concernenti le circostanze attenuanti nel giudizio di comparazione con l’aggravante. Cass. pen. sez. IV 8 aprile 1995, n. 3845

Il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti va deciso con il procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto dell’art. 611 c.p.p.quando si tratti di sentenze non emesse nel dibattimento, ed invece in pubblica udienza nel caso di sentenze emesse dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M. Cass. pen. Sezioni Unite 17 gennaio 1994, n. 295

Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione, il giudice di legittimità – considerato che il predetto ordine prescinde per il suo carattere obbligatorio “ex lege” dalla volontà espressa dalle parti nell’accordo sulla pena – puemettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art. 620 lett. l). Cass. pen. sez. III 3 dicembre 1999, n. 3467

In materia di reati edilizi, la confisca dei terreni lottizzati di cui all’art. 19 della legge n. 47 del 1985, deve essere qualificata come sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, a differenza della sanzione prevista dall’art. 7, ultimo comma, della stessa legge, sulla base dell’accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario, e con esclusione della sola ipotesi dell’assoluzione per insussistenza del reato. Ed invero, poiché il terreno non costituisce un bene il cui uso, detenzione e alienazione costituiscono reato, se non debitamente autorizzati, giacché è una specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata, la predetta confisca non può inquadrarsi nella misura di sicurezza di cui all’art. 240, secondo comma, c.p.; né può includersi fra quelle di cui all’art. 240, primo comma, c.p.in quanto la disciplina non si concilia con l’obbligatorietà della sanzione in esame, con la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna nonché con la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale e con l’impossibilità di estenderla ai non proprietari che non siano parti nel processo. (Fattispecie relativa a confisca applicata con il patteggiamento). Cass. pen. sez. III 6 maggio 1999, n. 777

Qualora le parti processuali chiedano l’applicazione della pena, ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p.del tutto prescindendo da uno dei reati contestati – nella specie la pena era stata patteggiata solo per il reato di costruzione abusiva e non per la realizzazione di essa in località sismica senza l’autorizzazione –, se il Pretore aderisca alla richiesta ed applichi la pena concordata, anch’egli prescindendo dalla violazione antisismica, ed il P.M. impugni la sentenza non per la mancata presa in considerazione di quest’ultima violazione, ma solo per l’omesso ordine di demolizione, non si forma il giudicato, e la sentenza non diviene intangibile da parte della Corte di cassazione, per il reato restato fuori dal patto, fuori dalla motivazione nonché dal dispositivo della sentenza, fuori dall’impugnazione. Citenuto conto dell’assoluta radicalità del vizio, che si risolve nella disapplicazione non solo delle norme del codice di procedura penale (art. 50 – azione penale obbligatoria ed irretrattabile; artt. 444 e segg. – patteggiamento sulla pena e non sulle imputazioni), ma dell’art. 112 della Costituzione e cioè del principio di obbligatorietà (e di irretrattabilità) dell’azione penale. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio della sentenza con ordine di trasmissione degli atti al Pretore). Cass. pen. sez. III 4 agosto 1997, n. 1751

L’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. (Nell’affermare detto principio la Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 655 c.p.p. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 181 att. c.p.p.). Cass. pen. Sezioni Unite 24 luglio 1996, n. 15

È impossibile ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale quando, nell’emettere una sentenza a seguito di patteggiamento per reati in materia edilizia, sia stato ingiustificatamente omesso l’ordine di demolizione, obbligatorio ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, e siano stati invece erroneamente disposti il dissequestro e la restituzione del manufatto. Cass. pen. sez. III 6 maggio 1996, n. 1530

È da escludere che, nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento, il giudice debba disporre la demolizione dell’opera a norma dell’art. 23 della legge antisismica 2 febbraio 1974, n. 64, anche se essa non ha formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. Diversamente da quanto previsto dall’art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47 per i reati edilizi, il citato art. 23 legge n. 64 del 1974 non prevede che l’ordine di demolizione sia una conseguenza automatica della condanna per alcuna delle violazioni delle norme previste dalla stessa legge e quindi un atto dovuto per il giudice anche nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Tale norma, infatti, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna, può alternativamente disporre la demolizione dell’opera costruita in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme di legge violate e comunque richiede che in concreto, in conseguenza della violazione commessa, l’opera realizzata non sia conforme alle particolari prescrizioni previste per le zone sismiche. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. il quale lamentava che il pretore aveva omesso di disporre la demolizione, la S.C. ha ritenuto: «considerato che nel caso in esame all’imputato è stato contestato di avere effettuato lavori edilizi in zona sismica, senza aver dato il prescritto preavviso all’ufficio del genio civile, ma non risulta che le opere realizzate non siano conformi alle norme previste dalla legge 64/74, il pretore non avrebbe potuto adottare alcuno dei provvedimenti previsti dal citato art. 23»). Cass. pen. sez. III 14 giugno 1994, n. 1157

L’ordine di demolizione preveduto dall’art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria, per cui è applicabile anche nell’ipotesi di sentenza pronunciata sull’accordo delle parti, trattandosi di sentenza di condanna, ogni qual volta vi sia stata inerzia della pubblica amministrazione. La sentenza che ometta tale pronuncia va di conseguenza annullata, per violazione di legge, limitatamente alla mancata applicazione dell’ordine di demolizione, che può essere disposto direttamente dalla Corte di cassazione. Cass. pen. sez. II 11 febbraio 1994, n. 2779

L’ordine di demolizione delle opere eseguite in violazione del vincolo paesaggistico, avendo natura non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa, deve essere disposto a seguito della sentenza di «patteggiamento». L’applicazione della sanzione ripristinatoria non è, per di ostacolo al dissequestro dell’opera assoggettanda a riduzione in pristino, non costituendo l’applicazione della detta sanzione condizione per il mantenimento del vincolo cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna. Cass. pen. sez. VI 13 gennaio 1994, n. 195

Con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all’art. 20, lettera b), L. 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere ordinato il dissequestro delle opere, che faccia parte delle condizioni stipulate tra le parti. Tale dissequestro, infatti, è contra legem, essendo incompatibile con la demolizione delle opere stesse che, ai sensi dell’art. 7, nono comma, legge citata deve essere obbligatoriamente disposta ex officio, anche se non considerata nel patteggiamento. Qualora ciò avvenga, questo è viziato in radice perché vincolato da illegittima clausola essenziale. Cass. pen. sez. V 16 novembre 1993, n. 10420

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444 e 448 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 16 luglio 1993, n. 10

In caso di patteggiamento per un reato di costruzione abusiva in zona sismica, quando non siano state osservate disposizioni tecniche necessarie a garantire la stabilità e sicurezza dell’immobile, la demolizione del manufatto deve essere imposta indipendentemente dal fatto che la stessa sia prevista dall’accordo raggiunto tra le parti. In sede esecutiva il provvedimento potrà essere rideterminato per consentire l’adeguamento ad eventuali provvedimenti del giudice amministrativo, dell’ufficio tecnico regionale o del genio civile, in una prospettiva di coordinamento dell’attività del giudice penale con quella della pubblica amministrazione. Cass. pen. sez. III ord. 24 febbraio 1996, n. 109

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