Art. 440 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Provvedimenti del giudice

Articolo 440 - codice di procedura penale

(1) 1. Sulla richiesta il giudice (328) provvede con ordinanza (125), con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.
2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel caso previsto dall’art. 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell’ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall’art. 439 comma 2.

Articolo 440 - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Sulla richiesta il giudice (328) provvede con ordinanza (125), con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.
2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel caso previsto dall’art. 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell’ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall’art. 439 comma 2.

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 28 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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