Art. 44 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Articolo 44 - codice di procedura penale

1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione (38), la parte privata (60 ss., 74 ss.) che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 258 a € 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Articolo 44 - Codice di Procedura Penale

1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione (38), la parte privata (60 ss., 74 ss.) che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 258 a € 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Massime

La applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall’art. 44 c.p.p.è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione; tale discrezionalità, che comunque non fa venir meno l’obbligo della motivazione, può tuttavia trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione. Cass. pen. sez. I 22 gennaio 1994, n. 3954

Ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria per l’ipotesi di decisione di inammissibilità (o di rigetto) della dichiarazione di ricusazione, con la locuzione «parte privata che l’ha proposta» il legislatore ha inteso riferirsi alla parte in senso sostanziale e cioè alla parte privata che sia fornita della legitimatio ad causam e non anche a chi ne abbia la rappresentanza o il potere di agire in sostituzione e vece. Cass. pen. sez. VI 27 ottobre 1993, n. 2814

Nel giudizio di cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione del giudice, è discrezionale la condanna del ricorrente alle spese, anche in caso di declaratoria di inammissibilità, stante la particolare natura del procedimento di ricusazione che è previsto nell’interesse della giustizia. (Nella specie, il ricorso era stato proposto dal magistrato – oggetto dell’istanza di ricusazione e successivamente da essa astenutosi – avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, da lui avanzata al giudice della ricusazione, di revoca dell’ordinanza di ammissibilità della stessa). Cass. pen. sez. VI 16 giugno 1993, n. 1140

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