1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca (435) il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e) (1).
1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca (435) il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e) (1).
1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca (435) il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e) (1).
(1) Le parole: «solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)» sono state aggiunte dall’art. 6, comma 1, della L. 26 marzo 2001, n. 128.
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