La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 428, comma 1, cod. proc. pen. operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso “per saltum”, poiché detta facoltà è conferita dall’art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello. Cass. pen. sez. V 2 maggio 2019, n. 18305
La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen. emessa dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativi dell’art. 428 cod. proc. pen. è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Corte ha convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale). Cass. pen. sez. IV 15 giugno 2018, n. 27538
La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen. emessa prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, modificativi dell’art. 428 cod. proc. pen. è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tale ipotesi, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile. Cass. pen. sez. V 6 marzo 2018, n. 10142
L’annullamento della sentenza di non luogo a procedere per accoglimento del ricorso della parte civile deve essere disposto senza rinvio, non potendo comportare, in assenza del ricorso del pubblico ministero, né il rinvio al tribunale per un nuovo esame da parte del giudice dell’udienza preliminare, né il rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. II 3 maggio 2007, n. 16908
La previsione della legittimazione della persona offesa costituita parte civile alla proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, per motivi ulteriori rispetto alla violazione del contraddittorio, deve essere di stretta interpretazione e non estensibile alla parte civile che non sia anche persona offesa. E ci in quanto la impugnazione in questione viene ritenuta destinata solo alla tutela degli interessi penalistici della persona offesa. (Nella fattispecie concreta, relativa a denuncia di falsità di un testamento olografo, la Corte ha ritenuto che alla denunciante, poi costituitasi parte civile, non fosse riconoscibile la qualità di persona offesa, dal momento che i reati di falso, salvo che per le ipotesi procedibili a querela, sono posti esclusivamente a tutela della fede pubblica; conseguentemente ne è stata esclusa la legittimazione al ricorso per cassazione). (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. V 9 febbraio 2007, n. 5698
Il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal giudice di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, non è abnorme anche se la motivazione sia esuberante e non strettamente funzionale alla vocatio in jus, potendosi in tal caso, a norma degli artt. 431 e 491 c.p.p.disporre lo stralcio di parti di tale motivazione. (Nell’occasione la Corte ha precisato che il decreto che dispone il giudizio non cessa di essere tale solo perché emesso al termine del percorso valutativo espresso dal giudice di appello per confutare le ragioni che avevano indotto il Gup a pronunciare sentenza di non luogo a procedere e che la possibile influenza sul giudice del dibattimento è questione di mero fatto e rilevante solo ai fini di un eventuale stralcio di parti esuberanti della motivazione). Cass. pen. sez. VI 9 dicembre 2001, n. 45275
Va qualificato come appello il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza del G.u.p. di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.in quanto l’art. 1, comma 38, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l’art. 428, comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva la ricorribilità in cassazione contro tale sentenza, prevedendone l’appellabilità. Cass. pen. sez. IV 28 giugno 2018, n. 29520
La parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa in relazione al delitto di falsa testimonianza, trattandosi di reato rispetto al quale persona offesa è solo lo Stato. Cass. pen. sez. VI 9 maggio 2018, n. 20535
L’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile comporta la condanna di quest’ultima a rifondere all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma secondo e 592, comma quarto cod. proc. pen. ma, più in generale, l’art. 91 cod. proc. civ.che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un’altra. Cass. pen. sez. V 4 aprile 2017, n. 16614
La persona offesa, la cui costituzione di parte civile sia stata esclusa dal Gup in sede di udienza preliminare, non è legittimata ad impugnare né il provvedimento di esclusione, né la sentenza di non luogo a procedere. Cass. pen. sez. VI 23 luglio 2013, n. 31968
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito dell’udienza preliminare, è proposto, dopo le modi.che introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all’art. 428 c.p.p.esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata. Cass. pen. Sezioni Unite 24 giugno 2008, n. 25695
La morte dell’imputato, prosciolto dal giudice delle indagini preliminari in applicazione degli artt. 425 e 129 c.p.p. con sentenza non definitiva, perché impugnata con ricorso per cassazione dalla parte offesa ai sensi dell’art. 428, comma terzo c.p.p.operando come causa di estinzione del reato, determina il venir meno dell’interesse della parte offesa all’impugnazione proposta, che deve essere dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 568, comma quarto e 591, lett. a) c.p.p. Cass. pen. sez. VI 4 febbraio 2004, n. 4327
Alla stregua dell’art. 428, comma 3, c.p.p. la persona offesa dal reato può impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa nell’udienza preliminare solo nei casi di nullità relativi alla notifica dell’avviso dell’udienza stessa. Contro la detta sentenza non può proporre impugnazione neppure la persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, ai sensi dell’art. 577 c.p.p.poiché tale norma concerne unicamente le sentenze di condanna e di proscioglimento pronunciate in giudizio. L’art. 591, comma 4, c.p.p.poi, stabilisce che quando l’inammissibilità non è stata rilevata dal giudice dell’impugnazione «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento». Conseguentemente, spetta al giudice del giudizio il potere di rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, dopo il provvedimento di rinvio a giudizio della corte d’appello che abbia erroneamente accolto l’impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile contro una siffatta sentenza. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa). Cass. pen. sez. V 13 giugno 1994, n. 2863
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in grado d’appello (art. 428, commi 2 e 8, c.p.p.), è quello di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l’irrituale applicazione, da parte del giudice, dell’art. 544, comma 3, c.p.p. Cass. pen. sez. VI 16 gennaio 2003, n. 1798
Il termine per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall’art. 424 c.p.p. decorre, salva l’eventualità contemplata nel secondo comma di detto articolo (redazione e lettura integrale della sentenza all’atto della decisione), dal momento in cui viene comunicato o notificato l’avviso di deposito, nulla rilevando in contrario la previsione di un termine speciale per la redazione (quando questa non sia immediata), della motivazione a sostegno della sentenza in questione. Cass. pen. 30 marzo 1995, n. 4693
Il termine per impugnare le sentenze di non luogo a procedere è quello di quindici giorni stabilito dall’art. 585, primo comma, lettera a) c.p.p. che riguarda tutti i provvedimenti camerali e non solo le ordinanze. Cass. pen. sez. V 4 agosto 1993, n. 2312
L’impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza pronunziata dal giudice per le indagini preliminari – dichiarativa «di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste» – devolve al giudizio della corte di appello competente il punto riguardante la configurabilità, o meno, di tutti gli estremi del reato contestato ai fini specifici del riesame della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. Non possono, pertanto, ritenersi ostative alla globalità di tale effetto devolutivo né le argomentazioni dell’impugnante che risultino circoscritte ad alcuni estremi della fattispecie, né la motivazione del Gip, eventualmente orientata verso altri estremi. Infatti, solo il profilo decisionale afferente al «punto» oggetto dell’impugnativa è regolato dal principio devolutivo preposto al giudizio di appello, mentre i momenti argomentativi e motivazionali, di norma, ne sono estranei. Cass. pen. sez. II 4 maggio 1994, n. 1173
Nel caso di impugnazione proposta avverso sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare, il giudice di secondo grado che rilevi che il primo giudice si è pronunciato su un fatto corrispondente a quello contestato nel capo di imputazione, ma diverso da quello in un secondo momento allegato dal pubblico ministero ed in concreto emerso, non può adeguare la propria decisione alle nuove risultanze allegate, pena la violazione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza, ma deve applicare in via analogica l’art. 604 c.p.p. e dunque annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione a Gup diverso da quello che ha pronunciato la decisione gravata, così da ricreare le condizioni che a norma dell’art. 423 c.p.p. consentono la nuova contestazione. Cass. pen. sez. I 25 maggio 1994, n. 1471