1. La sentenza contiene (546):
a) l’intestazione in nome del popolo italiano e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private (74, 83, 89);
c) l’imputazione (417, 423);
d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
e) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione (442).
3. Oltre che nel caso previsto dall’art. 125 comma 3, la sentenza è nulla (181) se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.