Art. 422 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Attività di integrazione probatoria del giudice

Articolo 422 - codice di procedura penale

(1)1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, ovvero a norma dell’articolo 421 bis, il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono. (3)
3. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.
[4 bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268 ter e 268 quater]. (2)

Articolo 422 - Codice di Procedura Penale

(1)1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, ovvero a norma dell’articolo 421 bis, il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono. (3)
3. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.
[4 bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268 ter e 268 quater]. (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 22, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296).
(2) Il presente comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 29.12.2017, n. 216 con decorrenza dal 26.01.2018, è stato soppresso dall’art. 2, comma 1, lett. n), D.L. 30.12.2019, n. 161 con decorrenza dal 01.01.2020, convertito in legge dalla L. 28.02.2020, n. 7, con decorrenza dal 29.02.2020. Ai sensi dell’art. 9 del citato decreto 216/2017, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. 30.04.2020, n. 28 e ai sensi dell’art. 2, comma 8, del citato decreto 161/2019, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 2, D.L. 30.04.2020, n. 28, convertito in legge dalla L. 25.06.2020, n. 70 con decorrenza dal 30.06.2020, la disposizione di modifica si applica ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

È tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell’udienza preliminare, dopo le conclusioni del pubblico ministero, in quanto l’espressione «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422» utilizzata nell’art. 438, comma 2, c.p.p. è idonea a comprendere l’intera fase della discussione prevista dal citato art. 421, comma 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione. Cass. pen. sez. I 13 gennaio 2003, n. 755

In tema di udienza preliminare, l’assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti disposta dal giudice ai sensi dell’art. 422, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, non rientra nella fase delle indagini preliminari (caratterizzate dalla finalizzazione all’esercizio dell’azione penale, dalla direzione da parte del P.M. e dalla segretezza); ne consegue che non è applicabile, durante tale fase, la proroga della custodia cautelare, attinente soltanto alla fase delle indagini preliminari, né può essere ordinata la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, espressamente esclusa in relazione alle esigenze di acquisizione probatoria. Cass. pen. sez. II 28 ottobre 2000, n. 4352

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