È abnorme, in quanto fuori di ogni schema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver fissato l’udienza preliminare ed averla quindi rinviata (nella specie, in attesa della decisione della corte d’appello su una dichiarazione di ricusazione, oltre che per l’effettuazione di accertamenti sulla costituzione delle parti), disponga «togliersi la causa dal ruolo», così determinando un’anomala regressione del processo ad una fase già ritualmente esaurita con l’emissione dell’originario decreto di fissazione dell’udienza. Cass. pen. sez. I 8 maggio 1998, n. 2277
È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l’udienza, come prescritto dall’art. 418 c.p.p.dichiari la inammissibilità di detta richiesta (nella specie, sull’assunto che trattavasi di reati per i quali appariva obbligatorio il rito direttissimo). Cass. pen. sez. I 6 febbraio 1997, n. 6943