In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare l’azione penale anche in relazione a reati emersi a seguito del provvedimento di avocazione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il principio enunciato è conforme alle esigenze di ragionevole durata del procedimento, in quanto consente di evitare la separazione di parte del procedimento e la sua rimessione al P.M. già rimasto inerme). Cass. pen. sez. II 6 giugno 2017, n. 27971
In tema di avocazione, il procuratore generale può esercitare il suo potere esclusivamente nei due casi tassativamente previsti dall’art. 412 c.p.p.e cioè nell’ipotesi di inerzia del pubblico ministero relativamente all’esercizio dell’azione penale, o, in alternativa, alla richiesta di archiviazione, e nell’ipotesi di fissazione dell’udienza di opposizione ai sensi dell’art. 409, comma 3 c.p.p.. Il potere di avocazione da parte del procuratore generale non è invece previsto nel caso di rifiuto del pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p. su richiesta della persona offesa. Cass. pen. sez. VI 16 aprile 2003, n. 18175
In tema di archiviazione, in caso di revoca della richiesta avanzata dal pubblico ministero ad opera del procuratore generale avocante, non viene meno il potere del giudice delle indagini preliminari di disporre, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, l’espletamento di ulteriori indagini, a norma dell’art. 409, comma 4 c.p.p.attraverso la fissazione del termine indispensabile per il compimento delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso che l’esercizio del potere di “revoca” possa espropriare il giudice, ritualmente investito, del corrispondente potere decisorio). Cass. pen. sez. II 6 marzo 2003, n. 10575
In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare tale potere in tutti i casi in cui il giudice non accoglie de plano la richiesta di archiviazione, fissando l’udienza camerale a norma sia dell’art. 409, comma secondo, c.p.p. sia dell’art. 410, comma terzo, c.p.p. Infatti, anche in caso di fissazione dell’udienza conseguente alla opposizione della persona offesa, il giudice ne deve dare comunicazione al procuratore generale (ex art. 410, comma terzo, che richiama l’art. 409, comma terzo, c.p.p.); e, in base all’art. 412, comma secondo, il procuratore generale può disporre l’avocazione “a seguito della comunicazione prevista dall’art. 409 comma 3”. Una volta intervenuta l’avocazione del procedimento, l’ufficio avocante assume tutti i poteri spettanti all’ufficio avocato in ordine all’esercizio dell’azione penale. Ne consegue che è in potere del procuratore generale avocante di revocare la richiesta di archiviazione, il che impedisce al giudice, a pena di abnormità del provvedimento, di decidere sulla originaria richiesta del pubblico ministero, superata dal contrarius actus dell’ufficio avocante. Cass. pen. sez. VI 21 marzo 2000, n. 1176
La mancata ottemperanza da parte del P.M. all’ordinanza del Gip di rigetto della richiesta di archiviazione si risolve sostanzialmente nel mancato esercizio dell’azione penale, per cui il procuratore generale a norma dell’art. 412 c.p.p.è tenuto ad esercitare il potere di avocazione. Cass. pen. sez. III 1 agosto 1990, n. 2420
Non è configurabile conflitto di competenza tra P.M. e Gip in ordine all’eventuale difforme opinamento della necessità o meno di ulteriori indagini, in quanto la situazione di stasi che potrebbe derivare dal contrasto tra giudice e pubblico ministero, è destinata a risolversi o con l’avocazione del procedimento da parte del procuratore generale che non ritenga di condividere le scelte del P.M. competente e compia le ulteriori indagini richieste dal G.I.P. o con la decisione di quest’ultimo, che imponga al P.M.fermo nel richiedere l’archiviazione, anche dopo l’espletamento delle indagini richieste o magari senza averle svolte, di formulare l’imputazione nel termine di dieci giorni. Cass. pen. sez. I 7 giugno 1990