Art. 401 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Udienza

Articolo 401 - codice di procedura penale

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio (127) con la partecipazione necessaria (179) del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini (61, 96). Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa (90 ss., 101).
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’art. 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si debba esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento (495 ss.). Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall’art. 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti. (1)
7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale (134 ss.), le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia (116).

Articolo 401 - Codice di Procedura Penale

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio (127) con la partecipazione necessaria (179) del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini (61, 96). Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa (90 ss., 101).
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’art. 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si debba esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento (495 ss.). Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall’art. 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti. (1)
7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale (134 ss.), le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia (116).

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

Gli atti dei quali il perito può prendere cognizione non sono soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli dei quali la legge prevede l’acquisizione a tale fascicolo e cioè anche quegli atti di cui non è esclusa, in astratto, la possibilità di inserimento in esso durante tutto il corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell’incarico peritale, di ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazioni. (Fattispecie concernente l’esecuzione di una perizia psichiatrica disposta nelle forme dell’incidente probatorio, in riferimento alla quale la Corte, premessa l’operatività delle regole stabilite per l’assunzione delle prove in dibattimento, stante il rinvio di cui all’art. 401, comma 5, c.p.p.ha ritenuto che legittimamente il perito avesse preso cognizione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle indagini preliminari, nonché del contenuto delle intercettazioni ambientali, in quanto si trattava di atti suscettibili di essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento). Cass. pen. sez. I 21 ottobre 2002, n. 35187

In tema di incidente probatorio, quantunque l’art. 401 comma quinto c.p.p. richiami le forme di assunzione delle prove stabilite per il dibattimento, non può ritenersi applicabile l’art. 511 c.p.p. terzo comma all’udienza del procedimento incidentale probatorio. Ciò in quanto di «lettura di atti» ex art. 511 c.p.p. ha senso parlare solo per le attività svolte prima del giudizio, con riferimento a quelle formalità attraverso le quali gli atti medesimi proprio nel giudizio vengono immessi in contraddittorio tra le parti. (Nella fattispecie la Corte ha respinto l’assunto difensivo secondo cui è inutilizzabile la perizia raccolta in sede di incidente probatorio nel caso di mancato preliminare esame orale dei periti, giusta la disposizione dell’art. 511 terzo comma c.p.p.). Cass. pen. sez. IV 16 maggio 1997, n. 4593

La perizia, anche se disposta nelle forme dell’incidente probatorio, può essere utilizzata ai fini dell’emissione della misura cautelare non appena sia stata depositata la relazione scritta, e quindi anche prima che il pericolo sia stato sentito, ponendosi il problema del rapporto temporale fra la lettura della relazione e l’esame orale del perito solo nella fase dibattimentale a norma dell’art. 511, comma 3, c.p.p. Cass. pen. sez. I 8 agosto 1995, n. 3521

Quando si procede con incidente probatorio, la nullità della procedura seguita per l’espletamento della perizia, per avere il Gip, dopo il conferimento dell’incarico e la fissazione di un termine per l’espletamento, omesso di rinviare ad altra udienza per l’audizione del perito, limitandosi a disporre il deposito di relazione scritta, deve essere eccepita prima del compimento della perizia, se la parte interessata è presente nella fase di scelta della procedura irregolare, e comunque, trattandosi di nullità attinente alla fase delle indagini preliminari, non oltre la celebrazione dell’udienza preliminare. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva eccezione, si verifica decadenza dalla stessa, con l’ulteriore conseguenza che legittimamente la relazione peritale scritta viene inserita nel fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione. Cass. pen. sez. I 22 ottobre 1994, n. 10819

Poiché, ai sensi dell’art. 401, comma 5, l’assunzione della prova testimoniale in sede di incidente probatorio ha luogo con le stesse forme stabilite per il dibattimento, con conseguente diritto, per la difesa dell’indagato, di contro interrogare il teste e di muovergli contestazioni, ai sensi dell’art. 500 c.p.p.la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero deve essere accompagnata dal deposito, nella cancelleria del giudice, ai sensi dell’art. 395 delle dichiarazioni precedentemente rese dal medesimo teste, in mancanza delle quali l’esercizio del suddetto diritto sarebbe ingiustificatamente pregiudicato. L’omissione di detto deposito può dare luogo a nullità dell’atto assunto per violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, senza che perciò comporti la ricorribilità immediata per cassazione dell’ordinanza del giudice che abbia respinto la relativa eccezione. Cass. pen. sez. I 13 novembre 1991

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