Art. 399 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

Articolo 399 - codice di procedura penale

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo (132; att. 46).

Articolo 399 - Codice di Procedura Penale

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo (132; att. 46).

Massime

Deve escludersi la configurabilità di un’ipotesi di ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma primo, lett. b), c.p.p. nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia disposto l’accompagnamento coattivo dell’indagato la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con incidente probatorio, in quanto trattasi dell’esercizio di un potere legittimo riconosciuto dall’art. 399 c.p.p.a nulla rilevando che il giudice, errando, abbia citato l’art. 490 c.p.p. che prevede analogo potere del giudice nei confronti dell’imputato. Cass. pen. sez. V 29 aprile 2005, n. 16216

Non costituisce manifestazione univoca di una volontà incompatibile con la proposizione di querela (art. 124 c.p.) la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la società assicuratrice per la responsabilità civile, atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé la volontà di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell’offensore e che, anche in tema di rinuncia, l’art. 339 c.p.p. tiene distinta l’ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l’azione civile risarcitoria. Cass. pen. sez. VI 25 ottobre 2002, n. 35958

L’ordinanza del Gip che, disattendendo l’istanza di partecipazione personale, dispone la partecipazione a distanza dell’indagato all’udienza fissata per l’espletamento di incidente probatorio non può considerarsi abnorme, atteso che, essendo normativamente attribuito a quel giudice il potere di statuire al riguardo, tale provvedimento non esula dagli schemi tipici del sistema processuale, né produce alcuna stasi processuale. (Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, pur osservando che, a differenza di quanto statuito dal Gip, nel caso di procedimento contro più indagati la possibilità di far ricorso al collegamento audiovisivo sussiste solo nei confronti di quegli, tra gli indagati sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ordinamento penitenziario cui è contestato alcuno tra i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis. La Corte ha altresì escluso la sussistenza di una nullità generale ex art. 178, lett. c, c.p.p. in quanto l’intervento dell’imputato non è precluso, ma assicurato mediante modalità partecipative previste dall’ordinamento), è possibile far ricorso al collegamento audiovisivo anche nei confronti di quegli, tra gli indagati, cui non è contestato alcuno tra i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis. Cass. pen. sez. IV 22 gennaio 2000, n. 3955

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