1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice (328) disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare (326 ss.). Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall’art. 396 comma 1 e indica:
a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza (125, 400) con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero (153, 398).
4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l’udienza (401) per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto (148 ss.) alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate all’udienza.