Art. 397 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Differimento dell'incidente probatorio

Articolo 397 - codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice (328) disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare (326 ss.). Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall’art. 396 comma 1 e indica:
a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza (125, 400) con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero (153, 398).
4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l’udienza (401) per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto (148 ss.) alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate all’udienza.

Articolo 397 - Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice (328) disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare (326 ss.). Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall’art. 396 comma 1 e indica:
a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza (125, 400) con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero (153, 398).
4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l’udienza (401) per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto (148 ss.) alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate all’udienza.

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