Art. 391 quater – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione

Articolo 391 quater - codice di procedura penale

(1) 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Articolo 391 quater - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Note

(1) Si veda l’art. 24, comma 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito con L. 11 febbraio 2005, n, 15, sul diritto di accesso “per difendere i propri interessi giuridici”.

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