Art. 389 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato

Articolo 389 - codice di procedura penale

1. Se risulta evidente che l’arresto (380 ss.) o il fermo (384) è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà (att. 121).
2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (att. 97, 120).

Articolo 389 - Codice di Procedura Penale

1. Se risulta evidente che l’arresto (380 ss.) o il fermo (384) è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà (att. 121).
2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (att. 97, 120).

Massime

(Omissis). Ai sensi dell’art. 389 c.p.p. la pronuncia di convalida dell’arrestato o del fermo si impone, come necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati nell’art. 13 comma 3 Cost.gli effetti del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia, non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare ancor prima dell’intervento del giudice, e dell’attivazione del procedimento di convalida. In questi casi si impone la liberazione immediata dell’arrestato da parte dell’autorità in grado di intervenire con la maggiore tempestività, come prima esigenza da realizzare, indipendentemente dall’esito dell’accertamento giudiziale sulla legittimità del provvedimento restrittivo adottato dall’autorità di pubblica sicurezza: accertamento che, in ogni caso, potrà pur sempre essere promosso da parte del soggetto che si ritenga ingiustamente leso nel suo diritto di libertà personale mediante il ricorso agli ordinari strumenti processuali in grado di attivare la responsabilità dell’organo che ha disposto l’adozione del provvedimento restrittivo. (Omissis). Corte cost. 2 novembre 1990, n. 515   

Istituti giuridici

Novità giuridiche