Art. 388 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Interrogatorio dell'arrestato o del fermato

Articolo 388 - codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato (380 ss.) o del fermato (384), dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio (96, 97).
2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’art. 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

Articolo 388 - Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato (380 ss.) o del fermato (384), dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio (96, 97).
2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’art. 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

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