Art. 387 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari

Articolo 387 - codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato (380 ss.) o del fermato (384), deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo.

Articolo 387 - Codice di Procedura Penale

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato (380 ss.) o del fermato (384), deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo.

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