Art. 385 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

Articolo 385 - codice di procedura penale

1. L’arresto (380 ss.) o il fermo (384) non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere (51 c.p.) o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (47 ss., 85 ss. c.p.).

Articolo 385 - Codice di Procedura Penale

1. L’arresto (380 ss.) o il fermo (384) non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere (51 c.p.) o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (47 ss., 85 ss. c.p.).

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