Art. 38 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

Articolo 38 - codice di procedura penale

1. La dichiarazione di ricusazione (41, 42, 44) può essere proposta, nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.
3. La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore (96 ss.) o di un procuratore speciale (122). Nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

Articolo 38 - Codice di Procedura Penale

1. La dichiarazione di ricusazione (41, 42, 44) può essere proposta, nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.
3. La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore (96 ss.) o di un procuratore speciale (122). Nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

Massime

In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l’art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell’art. 38, comma terzo, cod. proc. pen. si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale. Cass. pen. sez. I 20 febbraio 2015, n. 7890

La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte di appello, pur disponendo degli atti del processo, irritualmente trasmessi dal giudice ricusato, aveva dichiarato inammissibile l’istanza per mancanza della documentazione a sostegno, osservando che deve essere il ricusato e non il giudice adito a selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione). Cass. pen. sez. VI 2 febbraio 2015, n. 4856

In tema di ricusazione, qualora l’istante, detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice competente a provvedere, è sentito, a seguito di sua richiesta, dal Magistrato di Sorveglianza, l’omessa noti.ca dell’avviso al difensore di fiducia della data fissata per l’audizione, determina una nullità a regime intermedio, che, se tempestivamente dedotta, inficia la validità della decisione. Cass. pen. sez. I 31 ottobre 2014, n. 45183

È inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata a mezzo del servizio postale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la stessa nozione di “presentazione”, cui fa riferimento l’art. 38 cod. proc. pen. appare incompatibile con strumenti che implicano la trasmissione a distanza, con la conseguenza che la presentazione di un atto a mezzo spedizione può ritenersi consentita solo nei casi espressamente previsti e specificamente disciplinati quanto alle concrete modalità attuative). Cass. pen. sez. VI 16 gennaio 2014, n. 1748

In tema di ricusazione, la violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 41, comma primo, c.p.p. non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall’art. 41, comma terzo, c.p.p.solo nell’ipotesi in cui la corte di appello, delibata l’ammissibilità dell’istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito. Cass. pen. sez. VI 23 ottobre 2008, n. 39902

In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità che consegue all’omesso rispetto delle forme previste dall’art. 38, comma terzo, c.p.p.ricomprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la sussistenza delle prospettate ipotesi di ricusazione. Cass. pen. sez. VI 7 ottobre 2008, n. 38300

È ammissibile l’istanza di ricusazione depositata dalla moglie dell’interessato non munita di procura speciale in quanto l’inammissibilità cui fa riferimento l’art. 41 c.p.p. va riferita alle sole formalità concernenti la dichiarazione di ricusazione. Cass. pen. sez. III 18 aprile 2007, n. 15556

È inammissibile la dichiarazione di ricusazione della quale non sia depositata copia presso la cancelleria del giudice ricusato. (Nella specie, in cui il giudice ricusato era componente della Corte d’assise d’appello e la dichiarazione, presentata presso la Corte d’appello, non era stata depositata in copia presso la cancelleria del giudice ricusato, la S.C. ha escluso l’irrilevanza della formalità, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la Corte d’assise d’appello non può considerarsi una mera articolazione interna della Corte d’appello, ma rappresenta un ufficio del tutto autonomo rispetto a quest’ultima). Cass. pen. sez. I 24 ottobre 2006, n. 35719

La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma 3, c.p.p.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente. Cass. pen. sez. II 25 marzo 2003, n. 13663

In tema di ricusazione, l’onere di formulare la dichiarazione prima del termine dell’udienza qualora la causa di ricusazione sorga nel corso della stessa udienza vale anche per l’imputato che, per sua libera scelta, decida di non partecipare al processo, potendo egli conferire procura speciale al difensore attraverso un atto che contenga, “ex ante”, un generale riferimento alle cause di ricusazione che dovessero sorgere nel corso del procedimento. Cass. pen. sez. III 26 marzo 2015, n. 12983

La persona offesa, non rivestendo la qualità di parte processuale in senso tecnico, non è legittimata a proporre la dichiarazione di ricusazione, che, qualora proposta, è inammissibile. Cass. pen. sez. II 24 settembre 2008, n. 36579

La ricusazione è atto personale dell’interessato sicché deve escludersi un’autonoma, parallela, legittimazione del difensore; quest’ultimo, tuttavia, può proporre istanza di ricusazione a condizione che sia munito di apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Peraltro, il fatto che il mandato non abbisogni di forme determinate non significa che il difensore sia esonerato dall’onere di fornire la prova o, quanto meno, di richiamare il mandato specificamente conferitogli. Ne consegue che – al fine di ritenere la sussistenza di un mandato specifico a ricusare – non è sufficiente l’espressione “nell’interesse dell’assistito” contenuta nella dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore. Cass. pen. sez. V 10 febbraio 2003, n. 6441

È legittima la dichiarazione di ricusazione proposta dalla parte e presentata dal difensore o da un suo sostituto, a nulla rilevando l’esistenza dell’apposito mandato, in quanto, pur non potendo il difensore sprovvisto del mandato proporre di sua iniziativa la dichiarazione, gli va riconosciuta la facoltà di fare da mero tramite, e cioè da mezzo per il deposito di un atto formulato e sottoscritto dal suo assistito. Cass. pen. sez. I 4 maggio 2000, n. 2037

La presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice non determina automaticamente la sospensione dell’attività processuale e, conseguentemente, non comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, commi 1, lett. a) e 4, c.p.p.salvo che intervenga nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, nel qual caso la sospensione dell’attività processuale ha luogo come effetto indiretto della richiesta dell’imputato, con la conseguenza che legittimamente il giudice dispone la sospensione di detti termini. Cass. pen. Sezioni Unite 20 settembre 2002, n. 31421

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