Art. 378 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Poteri coercitivi del pubblico ministero

Articolo 378 - codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’art. 131.

Articolo 378 - Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’art. 131.

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